Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13080
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nato a Napoli il 26/07/1974 Avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A N;lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, M F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. C M ricorre avverso l'ordinanza - comunicata il 4 luglio 2022 - con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso da lui presentato ex artt. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, emesso il 31/01/2022 dal giudice monocratico del medesimo tribunale. Nel provvedimento impugnato si deduce che il C é gravato da precedenti penali per numerose violazioni di fogli di via obbligatori, e per la vendita di prodotti con segni mendaci, emessi da Questori di varie località, per fatti commessi in un ampio arco temporale e con costante reiterazione. Da ultimo il Questore di Bologna, in ragione dei precedenti provvedimenti d'inibizione disattesi, legati allo svolgimento di commercio ambulante di prodotti recanti marchi contraffatti, ha emesso l'ennesimo foglio di via obbligatorio (identificazione presso area di servizio autostradale nelle date del 21/10/2019 e 6/12/2019), la cui violazione viene contestata al ricorrente nel procedimento per il quale questi ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dalla riscontrata attività illecita di vendita di merce senza licenza in aree autostradali il Tribunale di Bologna ha desunto in via presuntiva l'inattendibilità di quanto dichiarato dal C in ordine alla sua posizione reddituale, "pari a zero secondo quanto autocertificato, ritenendo che questi goda di profitti illeciti che gli assicurano il sostentamento. 2. A fondamento del ricorso, il C, per il tramite del suo difensore, articola un unico motivo di doglianza, lamentando la violazione di legge ex artt. 96, comma 2, e 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Deduce, in particolare, la difesa che il Tribunale di Bologna ha valutato erroneamente i precedenti penali del C, ritenendo impropriamente che lo stesso fosse dedito al commercio di prodotti industriali con segni mendaci, atteso che l'unica condanna per tale reato risale al 2008, mentre gli altri precedenti riguardano violazioni al foglio di via obbligatorio, come nel caso del procedimento nel quale è stata presentata istanza di ammissione al beneficio. In tal modo il Tribunale è giunto ad una determinazione presuntiva di un reddito illecito da parte del C, integrativo dei redditi familiari dichiarati, in assenza di elementi fattuali e oggettivi di supporto, quali il suo tenore di vita, le sue condizioni personali e familiari e Je effettive attività economiche eventualmente svolte.
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