Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2023, n. 13319

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2023, n. 13319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13319
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE CARMINE nato a BARI il 29/09/1961 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere L S;
sentite le conclusioni del PG

GIANLUIGI PRATOLA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente RUGGIERI NICOLETTA chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Foggia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Foggia ha confermato il decreto del 7 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto di C 278.633,00 del reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, da rinvenire presso la società Caripa Soc. Coop., o in subordine per equivalente nei confronti del legale rappresentante C A. C A è indagato del reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Caripa Soc. Coop., omesso di versare l'imposta dichiarata con Modello IVA 2019, relativo all'anno 2018, per un importo pari ad C 278.633,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo tre motivi. Il sequestro è stato eseguito, secondo quanto riportato nel ricorso, sulle somme giacenti su due Postepay (rispettivamente per C 13,27 e 2,07), su un deposito di risparmio nominativo del ricorrente (per C 4.000 circa), sulle quote di due società e su di un'auto.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e 2383 cod. civ., nonché il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe errato nel considerare C A soggetto attivo del reato ed a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale. L'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 si riferirebbe al versamento dell'acconto IVA previsto, nel caso in esame, per il 27 dicembre 2019. Alla suddetta data il ricorrente non avrebbe ricoperto la carica di amministratore della società Caripa, come emergerebbe dalla visura camerale in atti, secondo cui la presentazione della carica di amministratore del ricorrente sarebbe avvenuta soltanto il 18 giugno 2020, con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 23 giugno 2020, a norma dell'art. 2383 cod. civ. Alla data di commissione del reato, il ricorrente sarebbe stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società. Senza l'iscrizione di tale nomina nel Registro delle Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell'IVA, di talché l'incombente in questione ricadrebbe sul precedente amministratore, G L, firmatario della dichiarazione IVA. Soltanto a seguito dell'iscrizione il ricorrente avrebbe potuto operare sul conto corrente della società, sul quale avrebbe dovuto addebitarsi il pagamento del modello F24 relativo all'imposta evasa. La sola nomina non consentirebbe detta operatività, in quanto gli istituti bancari richiederebbero l'iscrizione nel Registro delle Imprese, da dimostrarsi con visura camerale, e non sarebbe sufficiente la comunicazione alla banca del cambio di amministratore, in quanto l'opponibilità ai terzi discenderebbe dall'iscrizione ex art. 2383 cod. civ. Trattandosi di reato proprio, la fattispecie ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 dovrebbe imputarsi unicamente al legale rappresentante pro tempore alla data di commissione del reato: a G L e non anche al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza' agli artt. 321 e
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