Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20016
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARSELLA PIERO nato a TERRACINA il 22/04/1963 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E P;Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione L G che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. SIMONE PASCALE, per il ricorrente, pervenute in data 14 febbraio 2023, il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'Il marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena nei confronti di M P in anni 3 e mesi 10 di reclusione, dichiarando non doversi procedere per numerosi capi di imputazione (capi 1,2,3,4,6,9,12,14,17) perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto. Le imputazioni residue si riferiscono all'utilizzo di sigilli contraffatti (art.468,61 n.2 cod. pen.: capi 5,7,10,13,15,18), alla induzione in errore di pubblici funzionari al fine di rilascio di attestati ideologicamente falsi (artt. 48,476,489,482 cod. pen.: capi 8,11,16,19) relativi a trasferimenti di proprietà di vetture, condotte realizzate in concorso con altri, con la recidiva di cui all'art.99 comma quarto cod. proc. pen. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al decorso del termine di prescrizione cd." breve" che intercorre tra la emissione del decreto che dispone il giudizio e la sentenza di primo grado in relazione ai capi 5,7,10,13,15,18. Nel caso di specie secondo il ricorrente il termine ordinario di prescrizione per gli specifici capi doveva essere pari ad anni otto e mesi quattro: pena massima pari ad anni cinque, aumentata di 2/3 per la contestata recidiva. Essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio in data 21 gennaio 2010, alla data del 20 luglio 2018, data in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione decorrente dall'ultimo atto interruttivo era decorso con conseguente estinzione dei reati indicati. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità in concorso nel reato di falso contestato. In particolare, evidenzia la difesa che non vi è motivazione sul contributo che il ricorrente avrebbe prestato alla falsificazione. Il giudizio di penale responsabilità è unicamente legato agli esiti della perquisizione domiciliare nell'aprile 2009 al termine della quale sono stati rinvenuti documenti relativi alla commercializzazione di alcuni veicoli;tuttavia, le prove testimoniali concordemente rivelano che l'imputato è intervenuto solo dopo che le trattative erano concluse. Inoltre, è stata travisata la prova: Marsella avrebbe sollecitato la conclusione dell'iter amministrativo per il trasferimento di proprietà dei veicoli, ma questa condotta è distonica rispetto al percorso motivazionale della sentenza impugnata dal momento che se il ricorrente avesse orchestrato la contraffazione dei documenti non avrebbe avuto alcun interesse a sollecitare il trasferimento della proprietà.
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