Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2018, n. 15832

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2018, n. 15832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15832
Data del deposito : 15 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 5675-2012 proposto da: COMUNE DI BARI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO

15, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentato e difeso dall'avvocato A D giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

TATO' PARIDE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DEL VIGNOLA

5, presso lo studio dell'avvocato L R, rappresentato e difeso dall'avvocato C C giusta delega a margine;

- controricorrente -

nonchè

contro

EQUITALIA SUD SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 97/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata 1'11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. A M E;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato D che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato R per delega dell'Avvocato C che ha chiesto il rigetto. R.G.N. 5675-12

FATTI DI CAUSA

La società Tatò Paride S.p.a., impugnava innanzi alla CTP di Bari una cartella esattoriale n. 0142009 0026523735, notificata in data 1.7.2009 da Equitalia ETR S.p.a., per il pagamento della "tassa smaltimento di rifiuti e tributo provinciale", anno di imposta 2008, con riferimento ad un immobile sito in Bari alla via Accolti Gil (Z.I.). La società contribuente riferiva che nella predetta unità immobiliare venivano prodotti imballaggi terziari e comunque rifiuti speciali ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) e dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 2007, e le superfici di riferimento, come erano state indicate con nota spedita a mezzo raccomandata il 17.1.2003, erano escluse dalla tassazione. Con la stessa nota la contribuente comunicava di provvedere direttamente ed a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti, stante l'assenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti speciali ed il divieto, posto dall'art. 43, comma 2, del dlgs. n. 22 del 1997, di immettere nel circuito di raccolta differenziata i rifiuti speciali. Il Comune sosteneva la sussistenza del presupposto impositivo avendo, con delibera n. 143 del 1998, assimilato i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani. Evidenziava che, nella specie, il tributo era stato iscritto a ruolo senza l'atto prodromico, in quanto la società stessa era stata oggetto di accertamenti per gli anni 2002,2003, 2004 in ordine ai quali si era formato il giudicato definitivo a favore dell'ente, con sentenza n. 344/2/2005 della CTP di Bari. La CTP di Bari accoglieva il ricorso ritenendo che la sentenza definitiva n. 344/2/2005 non potesse costituire giudicato esterno, stante l'autonomia di ciascun periodo di imposta e che l'art. 195, comma 2, lett.e) del d.lgs. n. 152 del 2006 non prevedesse il pagamento della tariffa TARSU per imballaggi secondari e terziari, in ipotesi mancato conferimento al servizio pubblico. Il Comune spiegava appello, eccependo che in data 8 giugno 1998 era stato istituito il servizio pubblico di raccolta differenziata degli imballaggi secondari e terziari, e l'AMIU di Bari aveva attestato che il servizio di raccolta era regolarmente fornito in favore della Tatò Paride S.p.A. Censurava, altresì, la sentenza di primo grado per violazione del giudicato esterno, stante l'identità del tributo in contestazione nei giudizi che avevano dato luogo alle sentenze n. 344/2/2005. La CTR della Puglia, escludeva l'estensione del giudicato esterno della sentenza n. 344/02/05 e rigettava il gravame. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie. Si è costituita con controricorso la società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in combinato disposto con l'4-12-31" href="/norms/laws/itatextjkjqjx07dwmhrp/articles/itaart74lm9kfvr4zcmuk?version=711a6e28-74a3-55dd-8f38-ac9a9f2e3015::LR821DA397AA6A43CED921::2004-12-31">art. 70, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, e violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. richiamato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la CTR avrebbe errato escludendo l'efficacia espansiva del giudicato esterno sulla base del rilievo che tale giudicato si sarebbe formato non su qualificazioni giuridiche preliminari bensì sulla mancanza di elementi o supporti probatori, laddove l'accertamento compiuto dalla sentenza n. 344/02/2005, divenuta cosa giudicata, emessa tra le stesse parti processuali con riferimento alle annualità 2002-2003-2004, è suscettibile di fare stato anche nell'odierno giudizio. Tale decisione ha statuito il diritto del Comune di Bari, per effetto dell'assimilazione, di pretendere il pagamento della tassa anche nell'ipotesi in cui il contribuente non si fosse avvalso del servizio del Comune, come nel caso di specie, e la tassabilità dei locali e delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, a qualunque uso adibiti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 22 del 1997, nonché dell'art. 21, comma 2, lett.G) e art. 57 d.lgs. n. 22 del 1997, in combinato disposto, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. richiamato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992. Parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata avrebbe operato una errata ricognizione della fattispecie astratta recata dall'art. 43 citato, poiché il divieto contenuto nel comma 2 non sarebbe assoluto, in ipotesi in cui il Comune, come dimostrato dalla delibera del Consiglio Comunale del 22.5.1998, ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani e ne avrebbe stabilito la raccolta differenziata. Il vizio della ratio decidendi sarebbe consistito, pertanto, nell'avere erroneamente ritenuto sollevata la società dall'obbligo fiscale, mentre la norma utilizzata a fondamento della decisione non prevede tale esonero. Si eccepisce che l'utilizzo della nota AMIU appare ultroneo, atteso che la nota non proviene direttamente dal Comune e non contiene alcuna ammissione circa la mancata raccolta, perché esprime solo l'opinamento dell'azienda municipalizzata di non essere tenuta al ritiro, ai sensi di una normativa che non aggiunge alcun elemento deduttivo a favore di un supposto esonero dall'obbligo tributario. La sentenza, pertanto, sarebbe errata poiché avrebbe dovuto stabilire che, nonostante l'affidamento a terzi del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, la società sarebbe stata comunque obbligata al pagamento della TARSU.

3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 59 comma 2, e 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., richiamato dall'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la CTR, pur avendo dato atto che la società ricorrente provvedesse allo smaltimento in proprio degli imballaggi, ovvero che il Comune non provvedesse al servizio di raccolta, nonostante ciò non avrebbe applicato la norma richiamata in rubrica, secondo cui l'obbligo del contribuente di effettuare il pagamento della tassa andrebbe ridotto nella misura del 40%.

4.Vanno preliminarmente rigettati i profili di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposti dalla contribuente nel controricorso, tenuto conto che risultano rispettati i criteri di autosufficienza, così come declinati darart. 366 c.p.c.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste l'effetto preclusivo del giudicato esterno, avendo il giudizio in cui è intervenuta la pronuncia della CTR in questa sede impugnata ad oggetto un atto diverso (cartella di pagamento, impugnata anche per vizi propri dell'atto medesimo) e la superficie utilizzata per la produzione dei rifiuti come indicata con nota spedita a mezzo raccomandata il 17.1.2003 (v. motivazione della sentenza), laddove il precedente giudizio aveva ad oggetto l'impugnativa di avvisi di accertamento (riferiti alle annualità 2002, 2003, 2004) scaturiti dalla denuncia TARSU presentata dalla società in data 28 gennaio 2003 (v. pag. 12 del ricorso). Si è dunque, con ogni evidenza, al di fuori delle condizioni in relazione alle quali le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) e la successiva giurisprudenza conforme hanno chiarito ambito e limiti per la formazione del giudicato in controversie di natura tributaria, anche con riferimento a diverse annualità di imposta. L'asserito giudicato esterno con riferimento alle annualità diverse, potrebbe operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente, e tali non possono essere considerati gli avvisi di accertamento relativi a diverse annualità e riferiti ad una denuncia TARSU presentata in data differente. In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento. Ne consegue che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo di imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo di imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (Cass. n. 11440 del 2016).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi