Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34670

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Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34670
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1272/2018 Numero sezionale 454/2023 Numero di raccolta generale 34670/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: FELICE MANNA Presidente SERVITU' PATRIZIA PAPA Consigliere Ud.31/01/2023 ANTONIO SCARPA Consigliere PU ROSSANA GNACCARI Consigliere CRISTINA A Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1272/2018 R.G. proposto da: RENZI GNI, TURCHETTA MARCO, TURCHETTA SRINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI, N. 11, presso lo studio dell'avvocato C V, rappresentati e difesi dall'avvocato I D;
- ricorrenti –

contro

C A, elettivamente domiciliato in ROMA V. NICANDRO, N. 55, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELO BARBARA rappresentato e difeso dagli avvocati S FO, P G;

- controricorrente -

nonchè

contro

Numero registro generale 1272/2018 Numero sezionale 454/2023 Numero di raccolta generale 34670/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 CAPRARELLI MARIA CIVITA;
- intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CASSINO n. 1369/2017 depositata il 20/11/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere CRISTINA A;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola.

FATTI DI CAUSA

1. Caprarelli Antonio e Caprarelli Maria Civita convenivano innanzi al Giudice di Pace di Pontecorvo Gianni Renzi, unitamente a Marco Turchetta, Sabrina Turchetta, per chiedere l'accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio in proprio favore ritenuta gravante sul fondo, sito in Pontecorvo, di proprietà di Gianni Renzi;
nonché l'accertamento dei conseguenti obblighi asseritamente ricadenti sui convenuti, tra cui le spese di manutenzione del passo, cui i medesimi convenuti sarebbero stati tenuti pro quota.

2. Con sentenza n. 156 del 2013, il Giudice di Pace di Pontecorvo, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Cassino, cui rimetteva altresì la decisione sulle spese processuali. Poiché non veniva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cassino da alcuna delle parti, Gianni Renzi, Marco Turchetta, Sabrina Turchetta interponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontecorvo innanzi al Tribunale di Cassino, per sentire condannare A C e M C C alle spese processuali. Nel dettaglio, gli appellanti lamentavano l'errata ed ingiusta applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., evidenziando che l'omissione della refusione delle spese di soccombenza da parte del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente, e 2 di 10 Numero registro generale 1272/2018 Numero sezionale 454/2023 Numero di raccolta generale 34670/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 la decisione di rimettere la relativa determinazione al giudice superiore competente attraverso la riassunzione di un giudizio cui era interessata solo la stessa parte soccombente, era da considerarsi lesiva della posizione dell'appellante il quale, secondo le disposizioni di cui all'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto vedersi sollevato delle spese nel giudizio in era risultato vittorioso.

3. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1369 del 2017, dichiarava improcedibile l'appello. A sostegno della decisione, il giudice di seconde cure richiamava principi tratti da Cass. n. 11845 del 29.11.1993, e osservava che: - la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato la propria incompetenza (chiudendo, perciò, il processo dinanzi a sé) ed ha rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda avvalersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente interponendo ordinario appello;
- tuttavia, intervenuta l'estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa dinanzi al giudice di primo grado dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (ex art. 310, comma 2, cod. proc. civ.), l'appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico di entrambe le parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, cod. proc. civ.).

4. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione R G, T M, T S, affidandolo ad un unico motivo. Resisteva con controricorso A C. Rimaneva intimata M C C. 3 di 10 Numero registro generale 1272/2018 Numero sezionale 454/2023 Numero di raccolta generale 34670/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 In prossimità dell'adunanza camerale del 04.12.2018 i ricorrenti depositavano memoria. Nell'adunanza della Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile del 04.12.2018 il Collegio ha ritenuto di dover rimettere l'esame del procedimento alla Pubblica Udienza. Con ordinanza interlocutoria n. 17849 del 03.07.2019 il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza. Il P.M. concludeva per l'accoglimento

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