Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2020, n. 19676
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 33918/2019 proposto da: D C, rappresentato e difeso dall'Avvocato E P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato F G in Roma, via Ronciglione, n. 3;- ricorrente -contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;- intimato - e contro PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;- intimato - per la cassazione della sentehza del Consiglio nazionale forense n. 95/2019, depositata il 7 ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 set- tembre 2020 dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale A C, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il econdo;udito l'Avvocato E P. FATTI DI CAUSA 1. - L'avv. C D0i, sottoposto a procedimento disciplina- re per diversi capi di incolpazione per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e diligenza, è stato ritenuto responsabile dal Con- siglio dell'ordine degli avvocati di Milano, in esito all'adunanza del 10 novembre 2014, e condannato alla sanzione della censura. 2. - Avverso tale decisione, notificata in data 3 marzo 2015, l'avv. D ha proposto ricorso, con atto depositato il 27 marzo 2015. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata è stata no- tificata all'avv. D in data 3 marzo 2015, il ricorso è stato depo- sitato solo in data 27 marzo 2015, dunque quattro giorni dopo la sca- denza del termine perentorio di venti giorni, verificatasi il 23 marzo 2015. Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni di cui all'art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) è riferibile esclusivamente alle impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di di- sciplina, mentre per quelle pronunciate dal Consiglio dell'ordine degli - 2 - avvocati continua a trovare ap licazione il termine di venti giorni pre- visto dall'art. 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modifi- cazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche dopo l'entrata in vigore, il 10 gennaio 2015, del regolamento CNF 21 feb- braio 2014, n. 2, sul nuovo procedimento disciplinare. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo- rense il D ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 e il 12 novembre 2019, sulla base di due motivi. Il ricorrente ha chiesto an- che la sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata. L'intimato Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. - In prossimità dell'udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria illustrativa.
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