Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 35387
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA Lì L sui ricorsi proposti da: 2 2 SET 2u2: CAPANO PASQUALE nato a BELVEDERE MARITTIMO il 21/11/1961 FUSCONI ANDREA nato a ROMA il 25/12/1963 FIXITALIA S.R.L. avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che chiede che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi presentati in favore di CAPANO PASQUALE e di FUSCONI ANDREA, mentre chiede il rigetto per il ricorso presentato in favore di FIXITALIA S.R.L. uditi i difensori: L'avvocato S G, del foro di Roma, in difesa di C P, al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato F A, del foro di Roma, in difesa di C P, F A e Fxitalia s.r.l. al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Perugia, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2022, ha accolto la richiesta di riesame proposta da C P e F A, indagati dei reati tributari di cui ai capi da B) ad F) dell'imputazione, consistenti in reati-fine dell'associazione a delinquere di cui al capo A), revocando le misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposte nei loro confronti, nonché annullando il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, ordinando la restituzione dei beni di cui al punto 1.6 per C e 1.6 e 2 per F. Agli indagati F A e C P era contestata, unitamente ad altri, l'associazione a delinquere allo scopo della commissione di reati fiscali, frodi attuate mediante l'acquisto di ingenti quantità di gasolio in regime di esenzione IVA, oggetto di nazionalizzazione presso la società Centro Energia s.r.I., la quale essendo "destinatario registrato" assolveva l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici (accisa sui carburanti), ma non sull'IVA, in quanto le società cartiere/interposte acquirenti producevano adeguate polizze fideiussorie attestando falsamente o superficialmente di avere i requisiti di affidabilità ovvero venivano regolati i pagamenti dovuti con modelli F24 che/però/risultavano successivamente scartati dal sistema telematico per mancato versamento delle relative somme. Successivamente/il gasolio veniva fatto passare dalla Fxitalia s.r.l. che aveva il compito di curare la logistica del trasporto su strada in favore della Centro Energia s.r.I., che maggiorava opportunamente i compensi richiesti per procurare ai sodali parte del provento del sistema della frode. A questo punto il gasolio veniva inviato dalla Fxitalia s.r.l. direttamente al destinatario finale. Le società cartiere/interposte provvedevano ad addebitare VIVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di clienti nazionali, effettivi recettori del carburante originariamente acquistato;imposta sul valore aggiunto non ancora versata allo stato all'Erario per euro tIC131:32M2R 9 -4?-o4 , 22- 2. Avverso tale ordinanza C P, per il tramite dei propri difensori di fiducia, Avv. Angelo Fumara e Avv. Giuseppe Squitieri, del foro di Roma, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza, nonché per erroneo inquadramento delle fattispecie di reato contestate. Invero, contestando la gravità indiziaria, asseritamente mantenuta nell'ordinanza impugnata, il reato contestato al ricorrente consisterebbe in un'ipotesi di frode d'IVA nel settore dei carburanti, da inquadrarsi nella disciplina speciale di cui alla legge 205/2017, art. 1 comma 938/e non in quella di cui all'art.416 cod. pen. Inoltre, trattandosi di mancato pagamento dell'IVA e non di fatture per operazioni inesistenti, i singoli reati avrebbero dovuto essere ricondotti nell'ipotesi di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 e non in quella di cui all'art. 8 dello stesso decreto. Infine, non è stata data dimostrazione alcuna del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. Il PM ha contestato al C di essere il capo di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati tributari consistenti in operazioni soggettivamente inesistenti, messe in atto grazie ad alcune società cartiere operanti nel settore carburanti, il cui coordinamento era individuato nella società Centro Energia, gestita di fatto dal ricorrente. Già il primo giudice cautelare aveva riformulato le contestazioni ritenendo non provata la gestione di fatto da parte del C della società Centro Energia, facendo venir meno gli elementi dell'accusa e disarticolando il percorso argomentativo del PM. Era stato sottolineato come tra le società coinvolte esistesse una joint venture, ossia un'associazione in "partecipazione", e non a delinquere, ossia un contratto tra due società, che si impegnano a collaborare per raggiungere uno scopo in comune, la cui illiceità non risulta esser stata provata neanche a livello indiziario;2) Violazione della legge n. 205 del 2017, considerato che il corretto inquadramento dei fatti contestati sarebbe quello del reato di frode IVA nel settore carburanti. Il reato previsto all'art. 1 comma 938 presuppone una responsabilità solidale del gestore del deposito di carburante per il mancato pagamento dell'IVA da parte del cliente per conto del quale il carburante medesimo è estratto, soggetto tenuto all'obbligo tributario. Questa responsabilità sorge solo se il gestore non acquisisce le ricevute di versamento, e quindi essa non può essere estesa a titolo di concorso a chi da tale omissione possa trarne dei vantaggi. Pertanto, l'ipotizzare un concorso del ricorrente nel reato proprio riferibile al Sig. Notari, gestore del deposito, qualificando addirittura le condotte come associazione a delinquere ex art.416 cod. pen., risulta non corretto e non in linea con il principio della personalità della responsabilità penale;3) Violazione di legge in relazione al d.lgs. 74/2000, considerato che/ leggendo il testo della motivazione dell'ordinanza del Tribunale de riesame, i fatti descritti appaiono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 10-ter di tale decreto legislativo, trattandosi di "mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto" e non già di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Come conseguenza di tale riqualificazione deve venir menolaltresìfla configurabilità dell'associazione finalizzata a tale scopo, potendosi soltanto ipotizzare un concorso nel reato di cui all'art. 10- ter e non essendo ravvisabile alcuno scopo criminoso di frode mediante fatture per operazioni inesistenti e quindi il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen.;4) Nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 521 comma 1 cod. proc. pen.: il Tribunale del riesame, laddove ha affermato che il comportamento contestato consiste nell'omesso pagamento dell'Iva, avrebbe dovuto riqualificare i fatti di cui all'imputazione al fine di una più corretta correlazione tra la sentenza e l'imputazione, mancando un elemento costitutivo della fattispecie associativa;5) Insussistenza dei gravi indizi di reato riguardo alla fattispecie di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. in concorso con F A di cui ai capi j), h) ed i), considerato che la responsabilità per tali reati è stata dedotta dai precedenti penali del ricorrente anziché sulla base degli elementi indiziari oggetto del procedimento;tali precedenti risultano risalenti a molti anni prima, ovvero estinti, ovvero ancora oggetto di sentenze di assoluzione. In riferimento ai singoli reati, il ricorrente nell'atto di riesame aveva evidenziato quanto segue: 1) circa il reato di cui al capo j), lo stesso è stato dal Tribunale riqualificato quale tentativo di intestazione fittizia, impossibile da realizzare considerata la natura istantanea del reato stesso;2) circa il capo h), è stato affermato che C svolgeva una mera attività di consulenza e non di gestione di fatto;3) circa il capo i) l'immobile era destinato ad abitazione delle rispettive famiglie degli indagati e non è stato dimostrato uno scopo ulteriore. Pertanto, l'ordinanza impugnata risulta priva di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza quanto al dolo specifico richiesto dalla norma, ossia non è stato in alcun modo provato l'intento del ricorrente di voler eludere le misure di prevenzione;6) Insussistenza delle esigenze cautelari, considerato che lo stesso Tribunale del riesame ha evidenziato l'insussistenza del periculum in mora in quanto non vi era possibilità di reiterazione nei reati contestati, in quanto la Fxitalia s.r.l. non disponeva più dell'autorizzazione per operare, né risultava possibile che la stessa potesse riottenerla.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi