Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/2018, n. 28253
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Nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, la garanzia costituita dal principio cd. del "pro rata" - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate, ex d.lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia "ratione temporis" del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con delibere del 2002 e del 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del "pro rata" e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo (la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione), senza tener conto dei singoli criteri di calcolo come via via modificati nel tempo.
In tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali, la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall'art. 3, comma 12, della l. n 335 del 1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.
Sul provvedimento
Testo completo
- 6 NOV. 2018 AULA 'B' 28253/ 18 T T I R I D E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E - L L L O C.N.P.R.- B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T PENSIONE DI N E S E ANZIANITA' ANTE LA CORTE SUPREMA DI E N 2007 CALCOLO O I Z A QUOTA "A"- CASSAZIONE R T S I G PRINCIPIO DEL E R E SEZIONE LAVORO PRO RATA- T N E S COEFFICIENTI DI E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEUTRALIZZAZIONE Dott. ENRICA D'ANTONIO Presidente Dott. U B Consigliere R.G.N. 13318/2016 Consigliere - Cron. 28253 Dott. R RO Dott. R MNO Consigliere Rep. - Ud. 20/09/2018 Dott. DELA CALAFIORE Rel. Consigliere PIJ na pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13318-2016 proposto da: D M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, giusta delega in atti;
2018 - ricorrente 3170
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSITENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;
intimata Nonché da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso 10 studio dell'avvocato G BERETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIA PERSIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
D M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 1150/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2015, R.G.N. 269/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. DELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso del principale e l'accoglimento controricorso incidentale;
udito l'Avvocato CAMPILII ANNA;
udito l'Avvocato BERETTA G. N.R.G. 13318/2016 FATTI DI CAUSA 1.Marisa D, premesso di essere titolare a decorrere dall'1.1.2006 di pensione di anzianità erogatale dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (da qui Cassa), chiese la condanna di quest'ultima alla riliquidazione della prestazione, previa rideterminazione della quota "A", in applicazione del criterio del pro rata relativo alle annualità anteriori all'1.1.2004 secondo il sistema retributivo in atto prima delle modifiche approvate dalla Cassa con la delibera 22.6.2002 e delle modifiche relative al cd. coefficiente di neutralizzazione.
2.Il Tribunale del lavoro di Reggio Emilia, sulla base dei conteggi rielaborati dalla ricorrente, condannò la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali a corrispondere alla ragioniera D euro 23.742,23 quali differenze sulla pensione di anzianità dal 1 gennaio 2006, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle deliberazioni del Comitato dei Delegati della Cassa in data 22 giugno 2002 e 20 dicembre 2003, fondata sull'art. 2 I. n. 414 del 1991 ed art. 49 reg. esec. previgente, con il calcolo della quota "A" effettuato secondo un sistema di sub quote scandito in base alla media reddituale crescente con l'inclusione: di una prima sub quota relativa al periodo compreso dall'iscrizione alla Cassa al 30 giugno 1997, calcolata sui migliori dieci anni fra gli ultimi quindici;
di una seconda sub quota in base alla media dei migliori dodici anni fra gli ultimi diciassette anteriori al pensionamento;
di una terza sub quota relativa alla media dei migliori quattordici anni tra gli ultimi diciannove ed una quarta sub quota comprendente la media dei migliori quindici anni fra gli ultimi venti. Tale sentenza fu appellata dalla Cassa, in via principale e dalla D con appello incidentale per le sola compensazione delle spese.
3.La Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello della Cassa sulla base della ritenuta illegittimità della modifica delle somme richieste con nuovi 11 conteggi depositati dopo la prima udienza, calcolò la quota A "considerando i migliori 15 redditi dichiarati negli ultimi 20 anni anteriori a quello di maturazione della pensione, rivalutati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 414 del 1991 e dell'art. 41 del reg.to di esecuzione e rigettò l'appello incidentale.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre Marisa D con due motivi. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali ha proposto ricorso incidentale autonomo con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. см Дея 1 N.R.G. 13318/2016 RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione di norme di diritto 1. ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 183, comma 5, e 420, comma 1, cod. proc. civ., assumendo l' errore della Corte d'appello nel ritenere inammissibile la < emendatio libelli effettuata dalla parte ricorrente in seguito alle difese avversarie. In particolare, la sentenza avrebbe errato nell'individuare il momento preclusivo di tale attività nella prima udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., anziché nell'udienza di discussione di cui all'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.
2. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 329 cod.proc.civ. in quanto tra i motivi d'appello fatti valere dalla Cassa non vi era il profilo della decadenza della nuova quantificazione ma, solo, questioni di merito tra cui le divergenze relative ai principi giuridici per applicare il principio del "pro rata integrale", per cui non avrebbe potuto la Corte d'appello riformare sul punto la sentenza di primo grado e, dunque, il giudizio di legittimità, con decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., dovrebbe ripristinare la condanna adottata dal primo giudice.
3. I motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente perché connessi, sono infondati. In primo luogo, va osservato che, avendo la Cassa impugnato la sentenza di primo grado nel merito della decisione, proprio riguardo ai criteri di calcolo della quota "A" adottati dal Tribunale (che erano quelli utilizzati dalla D nella rielaborazione dei propri conteggi), la questione processuale dell'ammissibilità della detta rielaborazione durante il giudizio di primo grado, essendo solo strumentale alla decisione, è rimasta inevitabilmente coinvolta nel merito della pretesa oggetto di giudizio per cui nessun giudicato interno poteva essersi formato e la Corte territoriale aveva pienezza di poteri di accertamento sul criterio di calcolo dedotto in fase d'appello. 5) Ciò premesso, va osservato pure osservato che la disposizione contenuta nell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., secondo cui le parti possono se ricorrono gravi motivi modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice, presuppone che la relativa richiesta concreti una mera emendatio libelli, che non comporti, cioè, immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo dell'attore o con la memoria difensiva del convenuto" (Cass. n. 13997/2007). ы в и н N.R.G. 13318/2016 6. Inoltre, (Corte di cassazione, 10 marzo 2016, n. 4702), nel rito del lavoro, l'autorizzazione alla "emendatio libelli", prevista dall'art. 420 c.p.c. può essere data dal giudice anche in forma implicita consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminandola e decidendola nel merito.
8. Nel caso di specie, da quanto si evince dalla lettura degli atti di causa riportati in ricorso principale, attraverso le note autorizzate dal Tribunale, la parte allora ricorrente prese posizione in ordine alle varie ipotesi di calcolo della quota "A" del trattamento pensionistico di cui fruiva, elaborate nella comparsa di costituzione di controparte e, conseguentemente, presentò al contempo i nuovi conteggi. Dunque, in effetti non si trattava di aspetti nuovi rispetto a quelli propri del tema di giudizio introdotto con il ricorso.
9. Tuttavia, la fondatezza del profilo ora trattato non conduce all'accoglimento del motivo giacché, comunque, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la questione del calcolo della quota "A", essendone investita dall'appello della Cassa ed, avrebbe dovuto, come in definitiva ha fatto, pronunciarsi sul corretto sistema di calcolo della detta quota. Ne deriva che in questa sede non assume particolare rilievo che alla decisione la Corte d'appello sia pervenuta ritenendo inammissibile il secondo conteggio;
di ciò anche la ricorrente è consapevole giacché ripropone alla pagina 38 del proprio ricorso gli argomenti assorbiti e cioè chiede l'affermazione della correttezza del proprio conteggio, fondato sull'integrale applicazione del principio del pro rata nel calcolo della quota "A", come accertato dal Tribunale di Reggio Emilia. 10. Tale pretesa è infondata alla luce delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte che ha indicato il corretto sistema di calcolo della quota "A" del trattamento pensionistico maturato anteriormente al 1.1.2007, interpretando il principio del pro rata, alla luce del disposto dell'art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995 nella sua formulazione originaria, che qui si intende ribadire fissando, al contempo, i tratti salienti dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente trattato le questioni in esame. 11. Il potere regolamentare della Cassa e la legge. La soluzione della specifica questione poggia sulla preliminare determinazione della linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri regolamentari della Cassa, posto che, più in generale, il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e la natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione;
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