Cass. pen., sez. III, sentenza 31/10/2019, n. 44513
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R F, nato a Modena il 04/06/1947 avverso la sentenza del 28/09/2018 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G F R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. C Z, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2018, la Corte d'appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la condanna in primo grado inflitta a F R per aver omesso, nei mesi da giugno ad agosto 2012, il versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dell'impresa Tractorbronzo di cui egli era legale rappresentante per il complessivo importo di 19.254,00 Euro. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con il primo motivo la violazione all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 per aver i giudici di merito ritenuto integrato il reato, valutando i modelli DM10 come prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, nonostante la difesa avesse rappresentato elementi contrari, idonei a smentire l'assunto. In particolare era stato evidenziato come proprio dalle tabelle elaborate sulla base dei modelli DM10 risultasse che l'omissione del versamento delle trattenute fosse solo parziale, e cioè relativa alle retribuzioni effettivamente non corrisposte in relazione alla crisi di liquidità dell'impresa che l'aveva poi condotta alla dichiarazione di fallimento. Proprio dallo stato passivo del fallimento, di fatti, risultavano i crediti dei lavoratori dipendenti, ex art. 2751 bis cod. civ., aventi ad oggetto le retribuzioni non incassate e la Corte territoriale aveva trascurato di considerare che, pur trattandosi di periodo non prossimo al fallimento, le situazioni di crisi si susseguono di solito in una catena temporale piuttosto lunga prima della formale declaratoria di insolvenza. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689 per non essere stata accolta la richiesta di conversione della pena detentiva in quella equivalente di specie pecuniaria sull'erroneo assunto secondo cui la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe a ciò ostativa. La Corte d'appello non aveva inoltre considerato - rileva il ricorrente - che l'istanza di sostituzione della pena non era stata subordinata alla sospensione condizionale della stessa e non aveva quindi valutato in concreto lo scopo preventivo e/o rieducativo del beneficio concesso, nella specie recessivo rispetto all'obbligo del pagamento di una pena pecuniaria.
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