Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2022, n. 05114

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2022, n. 05114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05114
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 17566-2016 proposto da: S C, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato F P, E B;
- ricorrente principale - G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DORA

2, presso lo studio dell'avvocato F R, rappresentato e difeso dall'avvocato B M;

- controricorrente -

ricorrente incidentale -

contro

S C;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1141/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/07/2016 R.G.N. 728/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. R.G. n. 17566/2016 FATTI DI CAUSA G G ha proposto appello, nei confronti di C S, avverso la sentenza n. 1401/2014, emessa dal Tribunale di Messina il 22.4.2014, con la quale il G era stato condannato a corrispondere al proprio dipendente S la somma complessiva di Euro 106.31:3,29, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili a quelle di operaio categoria D2 del CCNL laterizi e manufatti, oltre al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, pari alla omessa contribuzione previdenziale ed assistenziale;
inoltre, dichiarato inefficace, per difetto di forma scritta, l'intimato licenziamento, il datore di lavoro era stato altresì condannato al risarcimento del danno, in favore del S, in misura pari alle retribuzioni versate dal 17.5.2005, data della ricezione della lettera raccomandata di impugnativa del licenziamento. La Corte territoriale di Palermo, con sentenza pubblicata il 16.7.2015, in parziale riforma della sentenza gravata, ha condannato G G a corrispondere al Saja: a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 45.883,30, oltre accessori;
a titolo di risarcimento del danno, per l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, l'indennità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento sino alla riassunzione;
ed altresì al risarcimento del danno corrispondente all'ammontare dei contributi previdenziali ed assicurativi non più riscuotibili dall'INPS, laddove non esigibili per il decorso del termine prescrizionale operante nella fattispecie. Per la cassazione della sentenza il S ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. G G ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale articolando quattro motivi, cui ha resistito il S con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del'art. 342, primo e secondo comma, c.p.c., ed in particolare, si lamenta che i giudici t seconda istanza avrebbero omesso di I pronunziare sulla eccezione di inammissibilità dell'appello discendente dalla violazione del citato articolo.

2. Con il secondo motivo di deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 416 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2709 c.c.;
nella sostanza, si censura una pretesa errata valutazione delle prove e la rilevanza data dai giudici di secondo grado ad alcune dichiarazioni testimoniali rispetto ad altre, reputate invece inattendibili dal ricorrente principale.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si assume la violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. e dell'art. 6 del CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti in cemento del 5.3.1990, perché i giudici di secondo grado non avrebbero considerato che il G aveva contestato l'inquadramento del S nella categoria D2, alla quale è stata parametrata la retribuzione inadeguata, soltanto con i rilievi alla c.t.u. contabile del giudizio di primo grado, per rilevare che il lavoratore, semmai, per le mansioni svolte, avrebbe potuto aspirare all'inquadramento nella categoria E2. Pertanto, erroneamente, gli stessi avrebbero pronunciato sull'impugnazione proposta, al riguardo, dal G.

4. Con il quarto motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., perché i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che fosse provata «l'esistenza di periodi di disoccupazione per i quali il S ha fruito dell'indennità di disoccupazione (come da allegato 2 della produzione del G), donde l'esclusione del compenso per lavoro straordinario per detto periodo», senza rilevare che, soltanto con i rilievi alla c.t.u. contabile del giudizio di primo grado, il datore di lavoro aveva sollevato questa eccezione.

5. Con il quinto motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per erronea valutazione della soccombenza, in quanto la Corte avrebbe dovuto porre le spese totalmente a carico del G, rimasto soccombente.Infine, nelle conclusioni del ricorso principale, si chiede di disporre, «Ove ritenuta la rilevanza e la decisività delle questioni oggetto del presente ricorso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 T.U.E., sull'interpretazione delle norme comunitarie, indicate nella narrativa dell'odierno ricorso, nel paragrafo ad esso dedicato» (v. pagg. 31-34 del ricorso, in cui si chiede il detto rinvio pregiudiziale «sull'interpretazione degli artt. 47 della carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali: Roma, 4.XI.1950»).

1.1. Il primo motivo del ricorso principale non è meritevole di accoglimento. Ed invero, innanzitutto, il S non ha indicato con precisione - ed in violazione del principio di specificità sotto il profilo dell'autosufficienza (arg. ex art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito) - quali siano i punti dell'atto di gravame che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 342, nn. 1) e 2), c.p.c., essendosi limitato ad affermare, senza altra precisazione, che tale atto «non soddisfa i requisiti cli forma prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c., secondo cui la motivazione dell'appello deve contenere "1) 'Indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"». Al riguardo, si osserva, altresì, che, «in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art.342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate», in modo da «consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione» (cfr., tra le molte, Cass. n. 22502/2014). E, nella fattispecie, è da ritenere che, implicitamente, i giudici di secondo grado, affrontando direttamente il merito della questione, abbiano considerato superata questa eccezione. Siamo, quindi, di fronte ad un rigetto implicito da parte della Corte di merito, pacificamente ammesso dagli arresti giurisprudenziali di legittimità (v. tra le altre, Cass. nn. 1855/2020;
32258/2018;
29191/2017).
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