Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11801

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11801
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K H, nato in Marocco il 21/12/1992 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 12/10/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V. S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. K H, a mezzo del difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza, in data 12/10/2022, con la quale il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ravenna ha applicato, su accordo delle parti, al medesimo, la pena di mesi cinque di reclusione e € 200,00 di multa, quale aumento per la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/11/2014, irrevocabile, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a cessioni continuate di sostanza stupefacente tipo marijuana, fatti commessi dall'anno 2012 al mese di maggio 2019. 2. Deduce la violazione di cui all'art. 129 cod.proc.pen. e art. 157-161 cod.pen. per avere il giudice omesso di applicare il disposto di cui all'art. 129 cod.proc.pen. omettendo di rilevare la prescrizione dei reati fino alla data della pronuncia della sentenza o quantomeno fino al 12/04/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che le parti avevano concordato la pena, come sopra indicata, per il reato continuato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi dall'anno 2012 al mese di maggio 2019. La sentenza è stata pronunciata in data 12/10/2022. Il ricorrente si duole del mancato esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ai fini del rilievo officioso della prescrizione maturata per alcuni tra i reati contestati, avvinti dal vincolo della continuazione. La censura è fondata poiché, tenuto conto della disciplina, più favorevole, del testo dell'art. 158, primo comma, cod. pen. come modificato ad opera dell'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, con riferimento alla decorrenza del termine, non trovando applicazione la modifica legislativa di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 a decorrere dal 10 gennaio 2020, in quanto più sfavorevole, . il dies a quo deve essere fissato per ciascuno dei fatti illeciti nel giorno della relativa consumazione. Ciò detto, il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157-161 cod.proc.pen., di sette anni e mesi sei, in relazione alla contestazione di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era già, in parte maturato, alla data di pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, il mancato rilievo della prescrizione, la cui rinuncia richiede un atto espresso non essendo sufficiente l'istanza di patteggiamento a valere quale rinuncia (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 — 01) risolvendosi nell'accoglimento di un accordo che prevedeva una pena illegale, in quanto comprendente anche reati prescritti, è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. L'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla 1.203/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ora, nel caso in esame, l'accordo negoziale che prevedeva reati prescritti al momento della pronuncia ha comportato l'applicazione di una pena illegale. Il Giudice, nell'omettere il controllo dell'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. della prescrizione, ha recepito un accordo illegale che prevedeva l'applicazione della pena anche per i reati prescritti, tra quelli avvinti dal vincolo della continuazione. Ai sensi dell'art. 129 del codice di rito il giudice avrebbe dovuto, infatti, rilevare la prescrizione e rifiutare l'accordo negoziale fondato su reati ormai prescritti. Il controllo del giudice si esplica sull'intero progetto di decisione, e, più in genere, sulla legalità dell'accordo complessivo, come concordato dalle parti, da cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione che all'esito del controllo del giudice abbia applicato una pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, P.G. in proc. Perdicaro, Rv. 277382 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.
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