Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 2784

CASS
Sentenza
20 dicembre 2021
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20 dicembre 2021

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Massime • 1

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo p.e.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 2784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2784
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

02784-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3915/2021 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI -Presidente - CC 20/12/2021 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 28932/2021 MICHELE BIANCHI -Relatore- FRANCESCO ALIFFI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA AH nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da HA AH avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Alessandria aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza applicata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 13 novembre 2018. Osserva, in via principale, che l'atto di impugnazione non risulta sottoscritto digitalmente né con il sistema CADES né con il sistema PADES né con altro sistema e che, comunque, gli elementi negativi (precedenti penali anche recenti, segnalazioni di polizia, condotta carceraria costantemente irregolare) prevalgono nettamente su quelli, peraltro limitati, dedotti dalla difesa. 76 1 2. Ricorre FF AH chiedendo l'annullamento del provvedimento sulla base di un unico motivo con cui denuncia manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'asserita mancanza della firma digitale nell'atto di impugnazione. Evidenzia, in particolare, che dalla schermata di trasmissione, allegata al ricorso per il principio dell'autosufficienza, risulta la presenza dall'estensione del file ".p7m". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato convertito in L. 18 dicembre1. Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - nel testo seguito all'approvazione della legge di conversione, stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo

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