Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2018, n. 24176
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTA GIUSEPPE nato il 05/02/1970 a TROINA avverso la sentenza del 20/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M G Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha copcIso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita delo ricorso. Udito il difensore. L'avvocato S S del foro di MESSINA quale sostituto processuale dell'avvocato TRACLO' TANCREDI del foro di MESSINA, difensore di BOTTA GIUSEPPE il quale dopo discussione insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. • RITENUTO IN FATTO 1. Il Difensore di G B ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di MESSINA ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena complessiva di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis e 4 I. 110/75 2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. e ha lamentato che la Corte di Appello avesse escluso la operatività della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., nonostante la prova della mera occasionalità delle condotte incriminate, la minima offensività delle frasi pronunciate all'indirizzo dei Pubblici ufficiali e la precarietà delle condizioni psichiche dell'imputato mentre non era condividibile l'argomento usato dalla Corte che aveva negato la dichiarazione di non punibilità sulla base della mera pluralità delle condotte.
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