Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/02/2017, n. 3556

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Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; al contrario, detta integrazione è necessaria nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 c.p.c.

L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/02/2017, n. 3556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3556
Data del deposito : 10 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

35 56/ 17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza parziale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE appello sentenza di SEZIONI UNITE CIVILI rigetto dell'appello Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ricorso per Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. cassazione art. 360 Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente Sezione terzo c. c.p.c. Presidente Sezione Dott. G AO - R.G. N. 19154/2015 - Consigliere Dott. PIETO CAMPANILE Cron.3556 Consigliere Dott. A M Rep. Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Ud. 25/10/2016 Consigliere Dott. LUCIA TIA PU - Rel. Consigliere с.т Dott. R F - Consigliere - Dott. F D S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19154-2015 proposto da: DEL C J E (detto anche J D C), DEL CURTO GLORIA, elettivamente domiciliati in ROMA,2016 613 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMILIANO DESALVI, per deleghe in calce al ricorso;
ricorrenti -

contro

DEL CURTO RITA ALAY LIBERA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati D S e T M, per delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1987/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
uditi gli avvocati Pier Paolo MONTONE per delega dell'avvocato Massimiliano Desalvi e Daniele SCHENA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. R.g.n. 19154-15 (ud. 25.10.2016) FATTI DELLA CAUSA 1. Juan Enrique Del Curto e Gloria Del Curto hanno proposto ricorso per cassazione

contro

Rita Alay Libera Del Curto avverso la sentenza dell'11 maggio 2015, con la quale la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il loro appello contro la sentenza del Tribunale di Sondrio del 6 marzo 2013, la quale, provvedendo sulla domanda, proposta dall'intimata nel settembre del 2008, aveva deciso alcune questioni pregiudiziali di rito, fra cui quella di sussistenza della giurisdizione sotto un duplice profilo, e una questione di merito, e rimesso la controversia in istruttoria per la decisione definitiva.

2. La domanda proposta dall'intimata aveva avuto ad oggetto, in via preliminare, la richiesta, nel caso di contestazione di un dedotto giudicato statunitense che le aveva riconosciuto lo status di figlia naturale del defunto Davide del Curto, l'accertamento della sua efficacia ai sensi degli artt. 65 e 67 della I. n. 28 del 1995 e in via principale e comunque (previo riconoscimento della paternità in capo al de cuius) l'accertamento di detto status, nonché, previo accertamento della sua qualità di erede universale del de cuius, la condanna dei qui ricorrenti alla restituzione, ai sensi dell'art. 532 c.c., pro quota dei beni facenti parte dell'eredità del medesimo, previa riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius in favore dei convenuti.

3. Al ricorso per cassazione -che prospetta cinque motivi, di cui il primo ed il quarto inerenti a questioni di giurisdizione, ragione per cui ne è stata rimessa la decisione alle Sezioni Unite ha resistito con - controricorso Rita Alay Libera Del Curto.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare si rileva che la resistente ha inviato a mezzo posta un atto di costituzione in aggiunta a quello originario di un- - nuovo difensore, munito di procura rilasciata su di esso. Est. Cons. R F་དེ་སླར་ཡ 3 R.g.n. 19154-15 (ud. 25.10.2016) L'atto, assimilabile ad una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., deve considerarsi irrituale quanto alla modalità di deposito, in quanto è stato depositato a mezzo posta: ciò, giusta il consolidato principio di diritto secondo cui: L'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poiché quest'ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo rispetto alla udienza di discussione ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti.>> (da ultimo, Cass. (ord.) n. 7704 del 2016). La conclusione non cambierebbe se l'atto depositato non si considerasse assimilabile ad una memoria e si reputasse solo come atto di deposito di un atto processuale, la procura: infatti, non è previsto allo stato il deposito di atti a mezzo posta, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

1.1 Si deve, inoltre, aggiungere nella logica dell'assimilazione dell'atto ad una memoria che la procura risulterebbe rilasciata - irritualmente, in quanto non è applicabile al giudizio, che è iniziato nel 2008, il primo inciso del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., là dove consente che la procura venga rilasciata su una memoria: vi osta il regime transitorio del primo comma dell'art. 58 della I. n. 69 del 2009, il cui art. 45 ha introdotto la modifica.

2. Ancora in via preliminare si deve rilevare che, nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, era stata ravvisata la necessità dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in ragione della circostanza che oggetto della sentenza di primo grado impugnata era stata anche la decisione di questioni di carattere preliminare inerenti anche all'azione di riconoscimento della paternità che era stata Corte meneghina aveva in introdotta dalla qui resistente. La controversia e disposto la conseguenza rimesso sul ruolo la 4 Est. Cons. R F R.g.n. 19154-15 (ud. 25.10.2016) comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 del c.p.c. Il Pubblico Ministero, all'esito, non era intervenuto. Il ricorso per cassazione non è stato notificato al Pubblico Ministero, ma l'omissione non è rilevante, giusta il principio di diritto secondo cui: Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice a"a quo" in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tutte le volte che (come nel caso di specie), non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione;
mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 cod. proc. civ. (Cass. sez. un. n. 9743 del 2008).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che appare, altresì, necessario interrogarsi, anche per evidenti ragioni di nomofilachia, sull'ammissibilità del ricorso in relazione al disposto dell'art. 360, terzo comma, c.p.c. Queste le ragioni.

3.1. Com'è noto il terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. introdotto con l'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) prevede che Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere 5 Est. Cons. R F R.g.n. 19154-15 (ud. 25.10.2016) proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio>>. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25774 del 2015, abbandonando un principio precedentemente enunciato in senso contrario, hanno affermato che La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate.>>.

3.2. Come emerge dalla complessiva motivazione della sentenza (ed anche dal riferimento a Cass. sez. un. n. 23891 del 2010, che concerneva un caso di decisione di un giudice speciale emessa in grado d'appello, affermativa della giurisdizione e nel contempo decisiva di questioni inerenti il merito), il principio è stato chiaramente enunciato con riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di cui discorre la norma si formi all'interno del giudizio di appello, cioè esclusivamente per effetto della decisione adottata dal giudice investito dell'appello di pronunciare una sentenza sulla questione di merito o di rito. Gli stessi ragionamenti risultano adeguati rispetto all'ipotesi in cui il giudice sia eccezionalmente abilitato a pronunciare in unico grado una sentenza immediatamente ricorribile in Cassazione e decida a sua volta di pronunciare una sentenza su questione. La citata sentenza, invece, non ha svolto rilievi specifici sull'ipotesi, che qui ricorre, in cui una sentenza non definitiva venga pronunciata in primo grado ed essendo stata essa appellata in via immediata, abbia luogo la decisione del giudice d'appello. Risulta, dunque, non ancora approfondito il problema dell'eventuale applicabilità dell'art. 360, terzo comma, c.p.c. alla decisione, che il Est. Cons. R F R.g.n. 19154-15 (ud.

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