Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2019, n. 26950
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Testo completo
ato la seguente Ud. 18/06/2019 SENTENZA PU sul ricorso 18047-2015 proposto da: CONDITO LUCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato V D ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'AvV. F C in ROMA, VIA
BRUNO BUOZZI
99
- ricorrente -
contro
SALVATORE CONDITO, rappresentato e difeso dall'Avvocato A P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. A R M in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO
7 - controricorrente e ricorrente incidentale — e nei confronti di CONDITO DOMENICO, CONDITO ROSARIO, CONDITO GIUSEPPE [cl. 1963], CONDITO ANNA MARIA, CONDITO CARMELO, CONDITO GIUSEPPE [cl. 1957], CONDITO ANNA, CONDITO MARIA ASSUNTA, CONDITO VINCENZO, CONDITO ELENA, CONDITO SALVATORE [cl. 1965], VIOLETA ROSHI [quali eredi di Cdito Rosario] e A.R.S.A.C. [Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria]
- intimati -
avverso la sentenza n. 744/2014 della CORTE d'APPELLO di C depositata il 21/05/2014: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Csigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito l'Avv. CLAUDIO PAOLETTI con delega dell'Avv. DONATO VALERIO per la ricorrente principale che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
C atto di citazione notificato in data 19.10.1992, LUCIA CONDITO conveniva in giudizio il fratello SALVATORE CONDITO, deducendo: che in data 18.3.1987 era deceduto in Botricello (Cz) G Cdito, assegnatario dell'unità fondiaria 119 (ex 270) del fondo Marina di Bruni in Botricello, la quale gli era stata attribuita dall'Opera di Valorizzazione della Sila (poi E.S.A.C. e A.R.S.A.C.) con contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 27.2.1957;
che al medesimo erano succeduti i figli LUCIA, ROSARIO, DOMENICO e SALVATORE, nonché i nipoti GIUSEPPE, ANNAMARIA e CARMELO, per rappresentazione di Giovanni premorto;
che l'E.S.A.C. aveva disposto il subingresso in favore di L, la quale aveva provveduto a riscattare definitivamente il fondo;
che tra gli eredi, il solo S C aveva rifiutato di rilasciare il fondo alla sorella. Ciò premesso, l'attrice chiedeva l'immediato rilascio dell'appezzamento di terreno, quota parte del fondo Marina di Bruni, con il fabbricato colonico ivi ubicato, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio S C, il quale eccepiva: che il defunto genitore, con scrittura privata del 10.11.1978, aveva donato ai figli il podere assegnatogli dall'O.V.S.;
che il terreno, diviso in cinque quote, era divenuto edificatorio, tanto che Rosario, D e L vi avevano realizzato dei fabbricati;
che, con dichiarazione del 7.8.1987, L C aveva confermato la divisione operata dal padre;
che l'E.S.A.C. era incorso in violazione di legge nel procedimento di designazione dell'avente diritto al subingresso. In via subordinata, il convenuto - che eccepiva la nullità dell'atto di assegnazione in favore della attrice - proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere il riconoscimento del valore attuale della quota assegnata e dei fabbricati esistenti (trasformazione di una casa colonica in abitazione), oltre al risarcimento del danno per la rinuncia ai diritti sugli immobili di cui erano proprietari i genitori, per un valore di 550 milioni di lire. In corso di causa veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosario, D, G, Annamaria e Carmelo Cdito e dell'A.R.S.A.C. Tutte le parti chiamate rimanevano contumaci.C sentenza non definitiva n. 744/2003, depositata il 5.6.2003, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di rilascio avanzata da L C, ritenendo inopponibile all'A.R.S.A.C. la volontà manifestata dall'originario assegnatario in ordine al frazionamento del fondo tra i figli con l'atto di donazione del 1978, in un momento in cui il fondo non era stato ancora riscattato. Rilevava, però il Tribunale, che L C, con la scrittura privata del 7.8.1987, con la quale si era vista riconoscere dai coeredi il diritto al subingresso nel rapporto con l'ente pubblico, si era nel contempo obbligata a rinunciare alle quote vantate dai coeredi sul fondo, trattenendo solo la propria e impegnandosi per la divisione del bene, una volta riscattato. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di S C di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell'accordo, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del valore della quota del fondo e dei fabbricati su di esso esistenti. Avverso detta sentenza non definitiva proponeva appello L C e appello incidentale S C. Si costituivano D e R C resistendo al gravame principale restavano contumaci le altre parti. C sentenza definitiva n. 159/2009, depositata in data 4.11.2009, il Tribunale di Catanzaro condannava L C al pagamento in favore di S C della somma di € 230.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Anche contro questa sentenza proponeva appello L C e appello incidentale S C avverso la compensazione delle spese di lite.Anche D Cdito resisteva all'appello principale. Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 744/2014, depositata in data 21.5.2014, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava gli appelli principali e incidentali, confermando le sentenze impugnate e dichiarando compensate le spese di lite. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione L C sulla base di 5 motivi;
resiste S C con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. - C il primo motivo di ricorso principale, L C lamenta la «Violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3 c.p.c.) degli artt. 4 e 6 della L. n. 379/1967, dell'art. 1 della L. n. 1078/1940 e dell'art. 1442, comma 3 c.c. (prescrizione dell'azione di annullamento)», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la validità della scrittura privata del 7.8.1987 non potesse considerarsi inficiata dal "vincolo di indivisibilità perpetua, all'epoca previsto per i terreni assegnati a norma della legge di riforma agraria" (pag. 23 sentenza). Del resto, il vincolo di indivisibilità perpetua sul fondo era stato riconosciuto anche dalla sentenza impugnata. Pertanto, la scrittura privata del 7.8.1987 era stata predisposta dai coeredi Cdito in dispregio della disciplina imperativa di cui alla L. n. 1078/1940, là dove era finalizzata a conseguire il frazionamento del fondo, in realtà non frazionabile;
la conseguenza, dunque, sarebbe dovuta essere la nullità della scrittura privata, mentre il Giudice d'Appello aveva affermato che l'indivisibilità perpetua fosse irrilevante,
BRUNO BUOZZI
99
- ricorrente -
contro
SALVATORE CONDITO, rappresentato e difeso dall'Avvocato A P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. A R M in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO
7 - controricorrente e ricorrente incidentale — e nei confronti di CONDITO DOMENICO, CONDITO ROSARIO, CONDITO GIUSEPPE [cl. 1963], CONDITO ANNA MARIA, CONDITO CARMELO, CONDITO GIUSEPPE [cl. 1957], CONDITO ANNA, CONDITO MARIA ASSUNTA, CONDITO VINCENZO, CONDITO ELENA, CONDITO SALVATORE [cl. 1965], VIOLETA ROSHI [quali eredi di Cdito Rosario] e A.R.S.A.C. [Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria]
- intimati -
avverso la sentenza n. 744/2014 della CORTE d'APPELLO di C depositata il 21/05/2014: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Csigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito l'Avv. CLAUDIO PAOLETTI con delega dell'Avv. DONATO VALERIO per la ricorrente principale che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
C atto di citazione notificato in data 19.10.1992, LUCIA CONDITO conveniva in giudizio il fratello SALVATORE CONDITO, deducendo: che in data 18.3.1987 era deceduto in Botricello (Cz) G Cdito, assegnatario dell'unità fondiaria 119 (ex 270) del fondo Marina di Bruni in Botricello, la quale gli era stata attribuita dall'Opera di Valorizzazione della Sila (poi E.S.A.C. e A.R.S.A.C.) con contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 27.2.1957;
che al medesimo erano succeduti i figli LUCIA, ROSARIO, DOMENICO e SALVATORE, nonché i nipoti GIUSEPPE, ANNAMARIA e CARMELO, per rappresentazione di Giovanni premorto;
che l'E.S.A.C. aveva disposto il subingresso in favore di L, la quale aveva provveduto a riscattare definitivamente il fondo;
che tra gli eredi, il solo S C aveva rifiutato di rilasciare il fondo alla sorella. Ciò premesso, l'attrice chiedeva l'immediato rilascio dell'appezzamento di terreno, quota parte del fondo Marina di Bruni, con il fabbricato colonico ivi ubicato, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio S C, il quale eccepiva: che il defunto genitore, con scrittura privata del 10.11.1978, aveva donato ai figli il podere assegnatogli dall'O.V.S.;
che il terreno, diviso in cinque quote, era divenuto edificatorio, tanto che Rosario, D e L vi avevano realizzato dei fabbricati;
che, con dichiarazione del 7.8.1987, L C aveva confermato la divisione operata dal padre;
che l'E.S.A.C. era incorso in violazione di legge nel procedimento di designazione dell'avente diritto al subingresso. In via subordinata, il convenuto - che eccepiva la nullità dell'atto di assegnazione in favore della attrice - proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere il riconoscimento del valore attuale della quota assegnata e dei fabbricati esistenti (trasformazione di una casa colonica in abitazione), oltre al risarcimento del danno per la rinuncia ai diritti sugli immobili di cui erano proprietari i genitori, per un valore di 550 milioni di lire. In corso di causa veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosario, D, G, Annamaria e Carmelo Cdito e dell'A.R.S.A.C. Tutte le parti chiamate rimanevano contumaci.C sentenza non definitiva n. 744/2003, depositata il 5.6.2003, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda di rilascio avanzata da L C, ritenendo inopponibile all'A.R.S.A.C. la volontà manifestata dall'originario assegnatario in ordine al frazionamento del fondo tra i figli con l'atto di donazione del 1978, in un momento in cui il fondo non era stato ancora riscattato. Rilevava, però il Tribunale, che L C, con la scrittura privata del 7.8.1987, con la quale si era vista riconoscere dai coeredi il diritto al subingresso nel rapporto con l'ente pubblico, si era nel contempo obbligata a rinunciare alle quote vantate dai coeredi sul fondo, trattenendo solo la propria e impegnandosi per la divisione del bene, una volta riscattato. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di S C di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell'accordo, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del valore della quota del fondo e dei fabbricati su di esso esistenti. Avverso detta sentenza non definitiva proponeva appello L C e appello incidentale S C. Si costituivano D e R C resistendo al gravame principale restavano contumaci le altre parti. C sentenza definitiva n. 159/2009, depositata in data 4.11.2009, il Tribunale di Catanzaro condannava L C al pagamento in favore di S C della somma di € 230.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Anche contro questa sentenza proponeva appello L C e appello incidentale S C avverso la compensazione delle spese di lite.Anche D Cdito resisteva all'appello principale. Riuniti i due giudizi, con sentenza n. 744/2014, depositata in data 21.5.2014, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava gli appelli principali e incidentali, confermando le sentenze impugnate e dichiarando compensate le spese di lite. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione L C sulla base di 5 motivi;
resiste S C con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. - C il primo motivo di ricorso principale, L C lamenta la «Violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3 c.p.c.) degli artt. 4 e 6 della L. n. 379/1967, dell'art. 1 della L. n. 1078/1940 e dell'art. 1442, comma 3 c.c. (prescrizione dell'azione di annullamento)», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la validità della scrittura privata del 7.8.1987 non potesse considerarsi inficiata dal "vincolo di indivisibilità perpetua, all'epoca previsto per i terreni assegnati a norma della legge di riforma agraria" (pag. 23 sentenza). Del resto, il vincolo di indivisibilità perpetua sul fondo era stato riconosciuto anche dalla sentenza impugnata. Pertanto, la scrittura privata del 7.8.1987 era stata predisposta dai coeredi Cdito in dispregio della disciplina imperativa di cui alla L. n. 1078/1940, là dove era finalizzata a conseguire il frazionamento del fondo, in realtà non frazionabile;
la conseguenza, dunque, sarebbe dovuta essere la nullità della scrittura privata, mentre il Giudice d'Appello aveva affermato che l'indivisibilità perpetua fosse irrilevante,
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