Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13287
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NA DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dalle costituite parti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 22.6.2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale EG D'NN è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.589-bis, comma 1, cod.pen., per avere cagionato la morte di NN MA NC OL per colpa generica nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141, comma 3 e 142 del d.lgs. n.285/1992 ed è stato quindi condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con contestuale condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parte civili, da liquidarsi in separato giudizio, con previsione di una provvisionale pari ad C 10.000,00. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato operando una complessiva censura della pronuncia impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione ai seguenti profili: 1) omessa assoluzione dell'imputato con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;
rilevava che la Corte non aveva tenuto adeguato conto della condotta del pedone, che aveva attraversato la strada al di fuori delle apposite strisce e nonostante la scarsa illuminazione della via, dovendosi quindi la considerare come fatto unico e causativo dell'evento il comportamento imprudente della vittima, invece degradato a semplice concausa;
anche considerando che le fasi prodromiche rispetto all'attraversamento non potevano essere percepite da parte dell'automobilista in considerazione della presenza, su entrambi i lati della carreggiata, di veicoli in sosta;
2) diniego delle attenuanti generiche;
rilevava che la condotta tenuta dall'imputato dopo l'evento - con il soccorso prestato alla vittima e l'accompagnamento della medesima in ospedale - non poteva considerarsi come mero comportamento dovuto ma come indicativo di spiccato senso civico e di umana solidarietà;
3) mancata applicazione nella misura massima consentita della riduzione prevista dal settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen. e mancata applicazione del beneficio previsto dall'art.163 cod.pen.;
rilevava che il comportamento tenuto dalla vittima doveva considerarsi come causa considerevole dell'evento e che gli effetti della relativa circostanza attenuante erano stati illogicamente contenuti nel limite di un quarto;
rilevando altresì, in ordine al beneficio della sospensione condizionale, che la mancata concessione era stata giustificata sulla sola base di una pregressa condanna senza tenere conto della. relativa datazione del fatto;
4) applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.222, comma 2, periodo 4, d.lgs. n.285/1992;
rilevava che doveva ritenersi illegittima la revoca della patente, come confermata dalla Corte d'appello, alla luce della sopravvenuta sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale, elemento che - impedendo ogni automal:ismo nella fattispecie concreta in esame - avrebbe quindi dovuto indurre il giudice di secondo grado ad operare una più attenta valutazione fattuale e, specificamente, a tenere conto dell'intervenuta applicazione dell'attenuante prevista dall'art.589-bis, comma settimo, cod.pen.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. I primi tre motivi di ricorso sono da considerare inammissibili dovendosi richiamare il costante orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale