Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2023, n. 18591

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2023, n. 18591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18591
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIANFRANCO nato a ASCOLI PICENO il 11/04/1963 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gianfranco D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 5/05/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 55 D. L.vo n. 231/2007. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la motivazione della sentenza di appello era stata effettuata per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure sollevate con l'atto di appello;
D'Angelo aveva precisato di essere titolare sia di conto corrente personale che di quello intestato alla Associazione Calcetto Picenum della quale era presidente, e che al momento delle dimissioni aveva dimenticato di restituire il blocchetto degli assegni intestato all'associazione emettendo un assegno tratto sul conto dell'associazione in quanto aveva confuso i blocchetti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi