Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2020, n. 7648

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2020, n. 7648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7648
Data del deposito : 2 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1518/13, depositata in data 4.6.2013, con la quale la Commissione Centrale - Sezione di Torino aveva riformato la sentenza della CTR del Piemonte che, a sua volta, aveva riformato quella della CTP di Ivrea che aveva accolto il ricorso proposto da VILLA D., quale acquirente di un immobile, avverso l'ingiunzione (ex R.D. n. 639 del 2010) per il pagamento dell'INVIM dovuta dalla venditrice s.s. IL TORRIONE. M.M., nella qualità di socio della VILLA D. (cancellata dal registro delle imprese e da ritenere estinta) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La società VILLA D. ha proposto opposizione all'ingiunzione INVIM dinnanzi alla CTP di Ivrea assumendone l'illegittimità sul rilievo secondo cui l'Ufficio poteva far valere il privilegio sull'immobile acquistato solo in caso di esperimento infruttuoso di azione esecutiva nei confronti del venditore, unico soggetto di imposta, il che non era avvenuto.

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente mentre la CTR del Piemonte, adita dall'Ufficio, con sentenza n. 767/07/1994 accoglieva l'appello e confermava l'ingiunzione oggetto di opposizione.

La VILLA D. proponeva ricorso alla CTC che, invece, accoglieva il gravame sul rilievo che costituendo l'INVIM un'imposta applicata sull'incremento di valore degli immobili, la stessa non poteva che gravare sull'alienante (D.P.R. n. 643 del 1972, art. 4) ".... posto che è possibile parlare di incremento soltanto nel caso in cui intercorra un certo lasso di tempo tra due diversi momenti, quello dell'acquisto e quello della vendita";

Con l'unico motivo viene dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 653 dedl 1972, artt. 4 e 28, e degli artt. 2772 e 2780 c.c. per avere la CTC erroneamente affermato l'illegittimità dell'ingiunzione opposta.

Ritenuto:

Il motivo è da considerare fondato.

Infatti, pur costituendo dato pacifico quello per cui in caso di compravendita di immobile il solo cedente a titolo oneroso è da considerare soggetto passivo INVIM, va comunque considerato che ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28, il credito INVIM è assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della compravendita e, quindi, l'Erario può richiedere il pagamento del credito all'acquirente dell'immobile che è tenuto al pagamento ove voglia evitare l'esecuzione sull'immobile e senza necessità per l'Ufficio di escutere preventivamente il venditore quale soggetto passivo dell'imposta. (Cass. 10580/2007).

Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Ufficio ben poteva richiedere il pagamento del credito INVIM direttamente alla acquirente e senza necessità di preventivamente escutere il patrimonio della venditrice per cui l'ingiunzione emessa a carico dell'acquirente VILLA D. era da considerare legittima e fondata.

Il ricorso va, quindi, accolto e, di conseguenza, cassata la sentenza della CTC oggetto dell'impugnazione disponendo per la reiezione dell'originario ricorso del contribuente, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere.

Le spese seguono la soccombenza.

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