Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13296

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L'autotutela dell'amministrazione appaltante, che - riscontrando a carico dell'aggiudicatario una causa di esclusione - annulli l'aggiudicazione e assegni l'appalto ad un altro concorrente, non incide sul contratto di diritto privato stipulato successivamente agli atti di evidenza pubblica, ma riguarda solo tali atti prodromici, di modo che riguardo all'esercizio dell'autotutela è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base all'art. 6 della legge 205 del 1000.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13296
Data del deposito : 21 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. N G - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. P G - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 7629/01 proposto da:
C.I.R. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato V C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F P, AGOSTINI ANNA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'avvocato S O, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A A, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
COPRA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo Studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALESTRERI ADOLFO MARIO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
A.T.I. RISTOCHEF S.P.A.;

- intimata -
avverso la decisione n. 3241/03 del Consiglio di Stato, depositata il 09/06/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;

uditi gli avvocati FRANCESCOTTI Primo, SIVIERI Orlando, BALESTERI Adolfo Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.I.R. - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE soc. coop. a r.l. e l'associazione temporanea di imprese costituita fra la RISTOCHEF s.p.a. e la COPRA soc. coop a r.l. parteciparono, a suo tempo, ad una gara d'appalto per pubblico incanto bandita dal Comune di Castiglione delle Stiviere in vista dell'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, per gli anziani e per gli utenti del centro ricreativo estivo nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2005.
L'appalto venne inizialmente aggiudicato alla prima delle concorrenti suddette, la quale, però, fu successivamente esclusa dalla gara nella riscontrata sussistenza a suo carico della causa di esclusione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b), D.LGS. 17.3.1995 n. 157 (nel testo novellato dall'art. 10 D.LGS. 25.11.2000 n. 65) per essere emerso, da un prodotto certificato del casellario giudiziale, che nei confronti del procuratore speciale che aveva partecipato alla gara in sua rappresentanza risultavano pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. pen., per reati, anche, finanziari.
Il Comune di Castiglione delle Stiviere, consequenzialmente, con determinazione n. 28 dell'8 giugno 2001, annullò la

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