Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2003, n. 13917

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2003, n. 13917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13917
Data del deposito : 19 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' 1 3917/ 03 REPUB LIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO z LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. S S Presidente R.G.N. 17083/00 .28018 Dott. F M C Consigliere Cron Dott. R F Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.09/12/02 CATALDI ConsigliereDott. G ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: C AMILÇARE, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS + ;
del legale rappresentante pro tempore, " persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 5309 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI L, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 957/99 del Tribunale di ANCONA, 363/38. depositata il 22/11/99 R.G.N. 2085/26;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso. - " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.9.1994 al Pretore di Ancona, Amilcare C conveniva in giudizio l'Inps per ottenere la riliquidazione della sua pensione con decorrenza 1.6.1980, in conformità delle leggi nn. 67 e 160 del 1988. Il ricorrente aveva già ottenuto dall'Inps di optare per la riliquidazione della pensione al momento della cessazione del proprio rapporto, ai sensi dell'art. 13 della legge 30.4.1969, n. 153. -Intervenuta la legge 16.4.1974, n. 114, il C aveva presentato – su sollecitazione dello stesso Istituto - domanda di riliquidazione ai sensi dell'art.2quinqies di detta legge, autorizzando l'Inps a dar corso alla richiesta con decorrenza 1.5.1974. In data 6.7.1991, a seguito dell'abolizione del c.d. "tetto pensionistico", la pensione era stata liquidata d'ufficio dalla sede Inps di Ferrara ai sensi dell'art. 21, c.6 della legge 11.3.1988, n. 67, ma con decorrenza 1.6.1974 anziché 1.12.1974 (mese successivo alla presentazione della domanda) ovvero 1.5.1980 (mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro). Ciò premesso, l'assicurato, avendo chiesto invano - in data 26.10.1993 - la revisione della riliquidazione effettuata dall'Inps, in quanto l'Istituto aveva. effettuato il ricalcolo della pensione basandosi sulla media delle retribuzioni relative alle 270 settimane antecedenti il 1.6.1974 e su un'anzianità contributiva di 35 anni, anziché basarsi sulla media delle retribuzioni relative alle

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