Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2023, n. 07156
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te SENTENZA sul ricorso 294-2018 proposto da: SETTE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROM, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato R R, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;- ricorrente -contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROM, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MRITATO, EMNUELE DE ROSE, GIUSEPPE MTANO, CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato - contro SOCIETA' EQUITALIA SUD S.P.A. oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 578/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. F B;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 - rg. 294/18. Con sentenza del 6/6/17 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del 26/05/15 del tribunale della stessa sede (che aveva ritenutb prescritti i crediti di cui appresso), ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento per decorso del termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. e rigettato l'opposizione all'esecuzione con la quale si faceva valere la prescrizione del credito (relativo a contributi previdenziali 2004-2005, ed il cui termine non era stato interrotto per non essere state notificate le cartelle presupposte), perché la tardività dell'impugnazione dell'intimazione precludeva anche l'esame della prescrizione precedente. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, illustrati da memoria;sono rimasti intimati INPS e ADER. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 decreto legislativo 46 del 1999 nonché 615 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato il termine relativo agli atti esecutivi, trattandosi nel caso di opposizione alla esecuzione, con la quale si faceva valere un fatto estintivo, quale la prescrizione, successivo alla formazione del ruolo (benché precedente la notifica della cartella). I Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l'eccezione di prescrizione non era inerente al merito della pretesa contributiva e quindi era proponibile oltre il termine di 40 giorni trattandosi di prescrizione di ordine pubblico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa Corte (Sez.
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