Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 964

CASS
Sentenza
4 febbraio 1999
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Sentenza
4 febbraio 1999

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Massime • 1

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza di consulenza tecnica, trattandosi di provvedimenti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e rivestono natura ordinatoria, risultando privi dei necessari requisiti della decisorietà e definitività, in quanto strumentali e preparatori rispetto alla futura decisione e sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/1999, n. 964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 964
Data del deposito : 4 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Rosario DE MUSIS CONSIGLIERE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN MO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.297, presso l'Avv. Maria Causarano, rappresentata e difesa dall'Avv. Pia Ciffilo del Foro di Milano in forza di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

CONTRO
Avv. AT BISSI, nella qualità di curatore speciale della minore AT MI
- CONTRORICORRENTE non costituita -
E
COMUNE di MILANO, nella qualità di tutore della minore AT MI
- CONTRORICORRENTE non costituito -
E
Dott.ssa DELLA ROSA
- CONTRORICORRENTE non costituita -
NONCHÉ
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di MILANO
avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Milano pronunciata nel procedimento iscritto al n.55/97 e pubblicata il 17 dicembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 1998 dal Consigliere Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 14.5.1996, il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenendo AN MI, madre della minore AT MI, inidonea allo svolgimento delle funzioni genitoriali, allontanava la minore stessa dall'abitazione materna e l'affidava al Comune di Milano disponendone la collocazione in adeguato istituto. Aperto il relativo procedimento, con successivo decreto dell'8.8.1997 il medesimo Tribunale, considerato che le carenze della genitrice e la mancanza di affidabilità di questa non consentivano migliori previsioni, dichiarava la minore in stato di adottabilità. Avverso tale declaratoria, proponeva opposizione la madre:
fissata la relativa udienza per il 17.12.1997, il giudice adito, con ordinanza in pari data, rigettava l'istanza avanzata in sede istruttoria dall'opponente, intesa ad ottenere la concessione della facoltà di nominare un proprio consulente tecnico di parte autorizzato ad assistere all'attività di osservazione

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