Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2018, n. 16329
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la seguente SENTENZA sul ricorso 14586-2016 proposto da: PROVINCIA FROSINONE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dall'avvocato F M S giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro RECLAS S in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig. A D N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio dell'avvocato L P M, rappresentata e difesa dall'avvocato M G giusta procura in calce al controricorso;COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA, in persona del Sindaco protempore Dott. B M E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti -contro FINWORLD S, COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA;- intimati - nonché da FINWORLD S, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. M L, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro PROVINCIA FROSINONE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dall'avvocato F M S giusta procura in calce al ricorso;RECLAS S in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig. A D N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio dell'avvocato L P M, rappresentata e difesa dall'avvocato M G giusta procura in calce al controricorso;COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA, in persona del Sindaco protempore Dott. B M E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 2105/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D'OVIDIO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;:3 udito l'Avvocato F M per delega;udito l'Avvocato L P M per delega non scritta;udito l'Avvocato G P;n. R.G. 14586/2016 U.P. 3/4/2018 Pres. G. Travaglino Rei. P. D'O FATTI DI CAUSA Con decreto ingiuntivo n. 11192/2004, emesso in data 3/6/2004, il Tribunale di Roma ingiungeva alla Finwolrd s.p.a. il pagamento, in favore del Comune di Pignataro Interamna, della somma di E. 361.519,80, oltre spese ed accessori, quale importo dovuto per l'escussione di una polizza fideiussoria, stipulata tra la società ingiunta e la Reclas s.p.a., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima, in solido con la Provincia di Frosinone e nei confronti del Comune ingiungente, con una Convenzione sottoscritta il 24/4/2001, finalizzata in particolare a consentire la rimozione delle balle di frazione secca, provenienti dall'impianto di Colfelice, dal territorio dello stesso Comune di Pignataro Interamna. La Finworld s.p.a. proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento monitorio e deducendo, nel merito, che l'obbligata in via principale aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, ad eccezione di quello consistente nella rimozione delle balle, l'adempimento del quale necessitava della collaborazione della Provincia nell'individuazione del luogo destinato allo stoccaggio, e che, in ogni caso, tale obbligazione non poteva ritenersi coperta dalla polizza perché già scaduta al momento della stipulazione della stessa. Chiedeva inoltre di chiamare in causa, a fini di manleva e di regresso, la Reclas s.p.a. in liquidazione e la Provincia di Frosinone. Entrambe le chiamate in causa si costituivano, la Reclas s.p.a. aderendo alla richiesta dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla Provincia di Frosinone per quanto fosse eventualmente condannata a pagare, la Provincia di Frosinone, a sua volta, concludendo per la nullità della chiamata e comunque per la esclusione di ogni sua responsabilità. Il Comune insisteva per il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 7090/2011 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione della Finworld s.p.a., accoglieva la domanda di regresso da quest'ultima proposta nei confronti della Reclas s.p.a., che pertanto condannava a rifondere alla sua chiamante l'importo di cui all'ingiunzione, ed accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dalla Reclas n. R.G. 14586/2016 U.P. 3/4/2018 Pres. G. Travaglino Rei. P. D'O s.p.a. in liquidazione nei confronti della Provincia di Frosinone, alla cui condotta imputava l'inadempimento della Reclas, e per l'effetto condannava la Provincia a pagare alla Reclas il medesimo importo di cui al provvedimento monitorio. Provvedeva altresì al regolamento delle spese processuali tra le parti. Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di Frosinone deducendo l'infondatezza di tutte le domande avanzate nei suoi confronti e ribadendo l'insussistenza di qualsiasi propria responsabilità. Il Comune di Pignatario Interamrna e la Reclas s.p.a. si costituivano insistendo per il rigetto del gravame, mentre la Finworld, oltre a chiedere anch'essa il rigetto del gravame, spiegava a sua volta appello incidentale nei confronti della Provincia stessa e della Reclas s.p.a. in liquidazione, per essere tenuta indenne da qualsiasi pagamento eventualmente dovuto al Comune di Pignataro Interamma, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, in relazione all'inadempimento di cui è causa, potesse operare la polizza intercorsa tra essa Finworld s.p.a. la Reclas s.p.a in liquidazione. Con sentenza n. 2105/2016, pubblicata il 4/4/2016, la Corte d'appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso sia la Provincia di Frosinone, articolando tre motivi di censura, che la Finworld s.p.a., con quattro motivi. Resistono con controricorso il Comune di Pignataro Interamma e la Reclas s.p.a.;anche la Provincia di Frosinone ha depositato controricorso per contraddire al ricorso successivamente depositato dalla Finworld s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE a) SUL RICORSO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI FROSINONE 1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la "violcTine e falsa applicaione dell'art. 2909 c. e. e degli arti. 324 e 329p. c. per violaione del giudicato implicito _formatosi circa la natura extra contrattuale della asserita re3ponsabilità della Provincia". Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la sua responsabilità, ne avrebbe modificato il titolo, fondato in primo grado su una responsabilità extracontrattuale, riconducendola, invece, ad una responsabilità contrattuale, come n. R.G. 14586/2016 U.P. 3/4/2018 Pres. G. Travaglino Rei. P. D'O dovrebbe evincersi dalla motivazione della sentenza d'appello laddove si legge che 'fermo restando che le sopra indicate competenze della Provincia dovevano, ai sensi dell'art. 22 del richiamato decreto, esercitarsi in conformità ai criteri dettati dal piano regionale e che questo è stato adottato solo nel luglio 2002, è pur vero però che la Provincia si era convenionalmente obbligata nei confronti del Comune di Pignataro Interamna, in solido con la Reclas, al trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio del Comune stesso e ciò bene poteva avvenire anche indicando un ulteriore luogo in cui stoccare provvisoriamente i rifiuti". Ciò sarebbe avvenuto in violazione del giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza del Tribunale che aveva espressamente attribuito alla Provincia una responsabilità per omissione ex art. 2043 c.c., atteso che tale parte della pronuncia del primo giudice non era stata impugnata da nessuna delle parti. A sostegno di tale motivo la ricorrente richiama Cass., Sez. 3, 8/11/2006 n. 23871. 1.111 motivo è infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto, sì, riferimento (anche) all'esistenza di una obbligazione di natura contrattuale gravante sulla Provincia, ma con tale osservazione non ha inteso mutare il titolo della responsabilità (aquiliana) individuato dal giudice di primo grado e fondato sull'omesso adempimento di obblighi derivanti dal d.lgs. n. 22/1997 e dall'ordinanza presidenziale n. 4/2000. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che "le dogliane mosse dalla Provincia — con specifico riferimento alla parte di sentenza in cui si è accolta la domanda di maniera formulata nei suoi confronti dalla Reclas s.p.a. in liquidaione — non sono idonee a smontare, sul piano logico, il ragionamento seguito dal primo giudicante, posto che le disposizioni normative ed amministrative, applicabili nel caso di specie, tonfi rmano la sussistenza in capo alla stessa appellante di una competena esclusiva nell'individucTine dei luoghi destinati allo stoccaggio dei rifiuti'. Nella parte conclusiva della motivazione, ancora più esplicitamente, si afferma che la Provincia di Frosinone deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado, essendo stata "confermata la (sua) responsabiktà ex ari. 2043 c. t, in relazione alla mancata colpevole individucqione di un sito di smaltimento rifiuti". n. R.G. 14586/2016 U.P. 3/4/2018 Pres. G. Travaglino Rel. P. D'O La Corte d'appello, dunque, non ha operato alcun mutamento del titolo di responsabilità e, conseguentemente, risulta insussistente il presupposto di fatto della pretesa violazione del giudicato sul punto. Peraltro, la censura risulta infondata anche in linea di diritto alla luce del principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale la individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un titolo di responsabilità per il risarcimento dei danni, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte sulla base dei medesimi fatti ritualmente dedotti dalla parte istante (v. Cass., sez. 3, 8/5/2015 n. 9294, Rv. 635285 - 01). Ed invero, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass., sez. 1, 11/9/2007, n. 19090, Rv. 599028-01).
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