Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2020, n. 37909

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2020, n. 37909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37909
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: S M nato a NAPOLI il 16/07/1973;
avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L B che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al tribunale di Lucca per l'ulteriore corso;
udito il difensore avv.to C P che insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 21 novembre 2019, la corte di appello di Firenze, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Firenze datata 11 aprile 2016 che aveva condannato S M alle pene di legge ritenendolo responsabile del delitto di insolvenza fraudolenta.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to G P, deducendo violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità sulla eccepita incompetenza territoriale;
invero i giudici di merito non avevano tenuto conto che il reato di insolvenza fraudolenta si consuma nel luogo dell'inadempimento che, nel caso in esame, avuto riguardo al mezzo utilizzato per il pagamento, le Ri.Ba., doveva identificarsi in quello ove il debitore aveva il proprio sportello bancario ed avrebbe provveduto al pagamento.

1.3 Con memoria depositata in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso deducendo l'infondatezza della ricostruzione operata dalla difesa dell'imputato circa l'identificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione;
invero, si sottolineava come ai sensi della disciplina dettata dall'art. 1182 cod.civ. detto luogo dovesse identificarsi nel domicilio del creditore come anche ritenuto dall'interpretazione delle Sezioni Unite civile nella pronuncia 17989 del 2016 con la conseguenza che correttamente il procedimento si era svolto dinanzi all'autorità giudiziaria di Firenze ove aveva sede la società persona offesa.
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