Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17337
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIVIERA ROBERTO nato a CASTELLAMONTE il 22/12/1981 RIVIERA ROBERTO DIEGO GUGLIELMO nato a CASTELLAMONTE il 06/12/1979 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA G che ha concluso chiedendo Ì udito il- W-e-n-sere Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/10/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Gip del tribunale di Pavia che il 15/09/2016 aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale degli imputati da parte delle persone offese, R R per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di B B, persona ultraottantenne, contestata al capo 1) e R R Diego Guglielmo per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di S L, persona ultra ottantenne, contestata al capo 3), entrambi per concorso nel furto in abitazione I di F V, contestato al capo 2).
2. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2.1. R R deduce:
2.1.1. vizio della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto positivo l'esito della individuazione fotografica e della conseguente ricognizione di persona senza motivare sul punto. Sottolinea come le risultanze della ricognizione di persona effettuate in data 2 dicembre 2015 sono contraddittorie e non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza. Lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine alla tempistica del fatto, sottolineando come la fascia oraria indicata in denuncia e nel verbale di pronto soccorso colloca l'evento delittuoso in un lasso temporale incompatibile con la presenza dell'imputato alle ore 15:42 nel territorio dell'alessandrino.
2.1.2. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. R R Diego Guglielmo deduce: con il primo motivo deduce invalidità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, questione sollevata avanti la Corte d'appello che l'ha respinta affermando che l'imputato risulta avere avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito dEllasaragnmadella sentenza di primo grado (tardivamente depositata) alla sua residenza, all'indirizzo via 25 luglio 47 in San Giusto Canavese dove aveva scontato gli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente la decisione non rispetta il dettato delle norme procedurali in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta. Sulla ricevuta di ritorno della raccomandata l'addetto alla notifica in data 25/11/2019 ha attestato, quale motivo della mancata consegna del plico presso la residenza del destinatario, l'irreperibilità dello stesso in quanto sconosciuto. Sostiene che in relazione alla notifica che non è andata a buon fine non sono state poste in essere le incombenze indicate nell'articolo 8 legge n. 890 del 1982 che regola la materia. Richiama sul punto la decisione delle Sezioni unite civili nella sentenza n. 10012 del 2021. Sottolinea che nel caso di specie non è stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod proc pen. Ritiene che vi sia stata omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato con conseguente nullità del successivo decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello in data 08/07/2021, notificato correttamente ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen,in data 19/07/2021 al difensore, e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizioí con il secondo motivo vizio della motivazione posta a sostegno dell'attendibilità delle ricognizioni di persona e delle individuazioni fotografiche;
con il terzo motivo vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo 3) come tentata rapina;
con il quarto
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA G che ha concluso chiedendo Ì udito il- W-e-n-sere Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/10/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Gip del tribunale di Pavia che il 15/09/2016 aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione personale degli imputati da parte delle persone offese, R R per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di B B, persona ultraottantenne, contestata al capo 1) e R R Diego Guglielmo per concorso nella rapina pluriaggravata in danno di S L, persona ultra ottantenne, contestata al capo 3), entrambi per concorso nel furto in abitazione I di F V, contestato al capo 2).
2. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2.1. R R deduce:
2.1.1. vizio della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto positivo l'esito della individuazione fotografica e della conseguente ricognizione di persona senza motivare sul punto. Sottolinea come le risultanze della ricognizione di persona effettuate in data 2 dicembre 2015 sono contraddittorie e non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza. Lamenta inoltre carenza di motivazione in ordine alla tempistica del fatto, sottolineando come la fascia oraria indicata in denuncia e nel verbale di pronto soccorso colloca l'evento delittuoso in un lasso temporale incompatibile con la presenza dell'imputato alle ore 15:42 nel territorio dell'alessandrino.
2.1.2. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. R R Diego Guglielmo deduce: con il primo motivo deduce invalidità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, questione sollevata avanti la Corte d'appello che l'ha respinta affermando che l'imputato risulta avere avuto la notifica per posta dell'avviso di deposito dEllasaragnmadella sentenza di primo grado (tardivamente depositata) alla sua residenza, all'indirizzo via 25 luglio 47 in San Giusto Canavese dove aveva scontato gli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente la decisione non rispetta il dettato delle norme procedurali in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta. Sulla ricevuta di ritorno della raccomandata l'addetto alla notifica in data 25/11/2019 ha attestato, quale motivo della mancata consegna del plico presso la residenza del destinatario, l'irreperibilità dello stesso in quanto sconosciuto. Sostiene che in relazione alla notifica che non è andata a buon fine non sono state poste in essere le incombenze indicate nell'articolo 8 legge n. 890 del 1982 che regola la materia. Richiama sul punto la decisione delle Sezioni unite civili nella sentenza n. 10012 del 2021. Sottolinea che nel caso di specie non è stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod proc pen. Ritiene che vi sia stata omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato con conseguente nullità del successivo decreto di citazione emesso dalla Corte d'appello in data 08/07/2021, notificato correttamente ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen,in data 19/07/2021 al difensore, e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizioí con il secondo motivo vizio della motivazione posta a sostegno dell'attendibilità delle ricognizioni di persona e delle individuazioni fotografiche;
con il terzo motivo vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto di cui al capo 3) come tentata rapina;
con il quarto
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