Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 24742
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La responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all'assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l'inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 32734/2006
Dott. P R - Presidente - 30914/2006
Dott. F N - Consigliere - 867/2007
Dott. T A - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S F, elettivamente domiciliato a ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso il proprio studio (dell'avvocato S F), difeso da solo ed anche dall'avvocato C A, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F P, CASA DI CURA PAIDEIA S.P.A.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 29735/06 proposto da:
CASA CURA PAIDEIA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. D A A, elettivamente domiciliata a ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso lo studio dell'avvocato F L, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S F, elettivamente domiciliato a ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso il proprio studio (dell'avvocato S F), difeso da solo ed anche dall'avvocato C A, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
F P;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 30366/06 proposto da:
F P, elettivamente domiciliato a ROMA PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell'avvocato CRETA ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato SPADAFORA GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S F, CASA CURA PAIDEIA S.P.A;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 30914/06 proposto da:
F P, elettivamente domiciliato a ROMA PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell'avvocato CRETA ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato SPADAFORA GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S F, CASA CURA PAIDEIA S.P.A.;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n. 32734/06 proposto da:
S F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso il proprio studio, difeso da se medesimo;
- ricorrente incidentale -
contro
F P;
- intimato -
e sul 6^ ricorso n. 00867/07 proposto da:
CASA CURA PAIDEIA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. D A A, elettivamente domiciliato a ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso lo studio dell'avvocato F L, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
F P, S F;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3043/06 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile emessa il 12/04/2006, depositata il 22/06/06;
RG. 2345/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 05/10/07 dal Consigliere Dott. T A;
udito l'Avvocato S F;
udito l'Avvocato F L;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. ricorso principale;
dichiarazione di inammissibilità o rigetto ricorso PAIDEIA;
dichiarazione di inammissibilità o rigetto ricorso incidentale FIORANI (ter + quater);
assorbito ricorso incidentale SPOSATO;
inammissibile ricorso SEXIES.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
Con citazione notificata il 9/4/1990 l'avv. F S conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il prof. F P e la S.p.A. Casa di Cura Paideia, chiedendo che le parti convenute fossero condannate a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quello alla vita di relazione ed il danno biologico, "orientativamente" quantificati nella somma di L. otto miliardi.
Nell'atto introduttivo l'attore deduceva di essere stato sottoposto il 5/12/1989, presso la Casa di cura Paideia di Roma, ad un intervento chirurgico praticato dal prof. P F e diretto ad eliminare la stenosi della carotide sinistra, causa di una insufficienza cerebro - vascolare che si era manifestata nei giorni immediatamente precedenti con un attacco ischemico transitorio (T.I.A.).
Nel corso dell'intervento, al quale era stato indotto dalle ampie assicurazioni fornite dal prof. F P in merito all'assenza di rischi connessi alla operazione ed era stato praticato con anestesia locale, si era manifestata una disfonia che non gli aveva consentito di rispondere alle domande poste dall'operatore.
Tale disfonia era persistita nei giorni successivi, ma il prof. F P lo aveva tranquillizzato asserendo che si trattava di un fenomeno transitorio, dovuto ad un processo infiammatorio causato dall'intervento.
Analoghe assicurazioni gli erano state fornite, il 14 dicembre, dallo specialista otorinolaringoiatra prof. Marinelli Luigi Filippo, al quale era stato indirizzato dallo stesso F P. Il 21/12/1989, a seguito di una visita effettuata presso la USL RM 12, gli era stata invece diagnosticata la paralisi della corda vocale di sinistra, confermata nel corso dell'accertamento al quale si era nuovamente sottoposto, l'8/1/1990, presso la medesima struttura. Tale diagnosi aveva trovato conferma nella visita eseguita dal prof. Italo De Vincentis il 7/2/1990.
L'attore deduceva che quanto accaduto gli aveva impedito di mantenere gli impegni professionali già assunti presso diversi Uffici giudiziari, impedendogli altresì di dedicarsi all'attività sportiva antecedentemente praticata. Segnalava i profili di responsabilità anche extracontrattuale ravvisabili nella condotta del medico per avergli taciuto gli eventuali rischi ai quali poteva andare incontro, dimostrando altresì una macroscopica negligenza, imprudenza ed imperizia per non aver tenuto conto, durante l'operazione chirurgica, della posizione del nervo ricorrente e per non essersi reso conto dell'avvenuta recisione, nel corso dell'intervento, del nervo medesimo.
La concorrente responsabilità della società proprietaria della Casa di cura veniva dedotta a seguito "dell'obbligo assunto contrattualmente mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie" ed in conseguenza dell'errore commesso dal prof. F P, "chirurgo vascolare scelto dalla indicata clinica". Nel giudizio si costituivano entrambe le parti convenute, resistendo alla domanda.
Nel corso della istruttoria erano escussi i testimoni indicati dalle parti ed era espletata c.t.u., eseguita dai professori Armenio Salvatore e Mauro Barni.
Con sentenza in data 27 settembre - 4 novembre 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda, compensando le spese di giudizio. In particolare il Giudice di primo grado, pur riconoscendo la paralisi della corda vocale di sinistra, richiamava le conclusioni della consulenza medica collegiale espletata in primo grado, dalla quale era emerso, rispettivamente, che la tecnica seguita nel corso dell'intervento era stata corretta;
che la paralisi rientrava tra le complicanze - definite "inevitabili ed imprevedibili" - connesse a quel tipo di operazione chirurgica;
che l'intervento era quello indicato in base alla diagnosi.
Dopo aver osservato che tali conclusioni dei consulenti tecnici erano d'altra parte confermative di quelle alle quali era giunto il perito nominato nel processo penale, il Giudice affermava, in relazione all'altro rilievo mosso dall'attore, che dalle prove raccolte era risultato che l'operatore aveva informato il paziente dell'intervento che avrebbe praticato.
Avverso tale sentenza, non notificata, F S ha proposto appello, con citazione notificata il 13/3/2003.
Gli appellati si sono costituiti nel grado resistendo al gravame. Con ordinanza collegiale in data 3/12/2004 la Corte, rilevata la necessità - anche alla stregua della natura contrattuale della responsabilità dedotta dall'appellante - di accertare se l'operazione chirurgica fosse all'epoca di carattere routinario ovvero richiedesse la soluzione di problemi di speciali difficoltà, disponeva un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, dapprima affidato agli stessi prof. A S e B M, e successivamente, a seguito della verificata indisponibilità di questi ultimi, al prof. N M (cfr. ordinanza depositata il 3/2/2005). Il c.t.u. depositava la propria relazione il 27/4/2005. Sulle conclusioni precisate dalle parti il 7/7/2005 è stata fissata, per la discussione della causa, l'udienza collegiale dell'1/3/2006, successivamente rinviata al 5/4/2006.
In tale udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza 12.4 - 22.6.2006 la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunziando, decideva come segue. "... in riforma della sentenza appellata condanna F P e la S.p.A. Casa di Cura Paideia a pagare, in solido tra loro, in favore di Sto F, l'importo di Euro 251.000,00, oltre interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data della presente sentenza;
condanna F P e la S.p.A. Casa di Cura Paideia a rifondere, in solido tra loro, in favore di Sto F, le spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 24.000,00 - dei quali Euro 2.000,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per onorari di avvocato - oltre spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, nonché le spese del presente giudizio di impugnazione, che si liquidano in complessivi Euro 19.000,00 - dei quali Euro 1.000,00 per esborsi ed Euro 14.000,00 per onorari di avvocato, oltre le spese relative alla c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio". Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione (n. 26305/06) F S. Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale la Casa di Cura Paideia s.p.a. (n. 29735/06). A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso F S. Al ricorso di F S ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale F P (n. 30366/06). P F ha poi proposto ricorso per Cassazione ( 30914/06), rilevando (a pag. 4 dell'atto) che detto suo controricorso con ricorso incidentale non era stato "...accettato nel domicilio eletto di Via G. Nicotera n. 24 e che per tale motivo veniva immediatamente notificato presso la cancelleria della Suprema Corte...". A detto ricorso resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale F S (n. 32734/06). Anche la Casa di Cura Paideia s.p.a., in relazione al ricorso di P F, esponeva le sue tesi