Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/05/2019, n. 20999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GA LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 14/07/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 16/03/2016, nei confronti di GA LI in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto (da ricondursi più propriamente alla diversa fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 713 cod. pen. (rectius 712) il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e mancanza di motivazione relativamente all'aver fatto discendere la prova del dolo dalla mancata comparizione in udienza dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove