Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 13101
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di N M nato a Dakar Senegal il 04/06/1958;avverso la sentenza del 29/09/2022 del tribunale di Brescia;udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;lette le conclusioni del PG dr.ssa M D N che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di espulsione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 il tribunale di Brescia condannava N M in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia propone ricorso per la mancata espulsione dell'imputato e la mancata valutazione circa l'applicabilità della predetta misura di sicurezza ex art. 86 del DPR 309/90, nonostante la pericolosità sociale del ricorrente emergente dalla sentenza impugnata. 3.11 ricorso è fondato. Come già sottolineato da questa Corte (cfr. sez. 3, Sentenza n. 30493 del 24/06/2015 Rv. 264804 - 01) la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, si riconduce ad un'ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi dopo l'espiazione della pena nei confronti dello straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 testo unico sugli stupefacenti. Il Giudice del merito, come fondatamente lamenta il ricorrente, non ha applicato la misura di sicurezza nè ha motivato circa l'assenza in concreto della pericolosità sociale o di altri elementi che, qualora ritualmente prospettati o emergenti dagli atti, ne precludono l'applicazione. Va aggiunto che non è prevista comunque un'applicazione automatica dell'espulsione, a prescindere cioè da qualsiasi giudizio sulla pericolosità dello straniero condannato. La Corte costituzionale (con sent. n. 58 del 20- 24.2.1995) ha chiarito che siffatta misura va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale, in seguito all'adozione della L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa". Ciò significa che nel giudizio di cognizione deve essere in concreto accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condannato perché "l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p., cui fa rinvio l'art. 203 cpv. c.p., (...) frappone un ingiustificato ostacolo anche alle possibilità di sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso" (Corte cost. n. 58 del 1995, cit.). Del resto, questa Corte, con orientamento risalente ma che va ribadito, ha affermato che la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, stabilisce l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale. L'obbligo di tale accertamento incombe, pertanto, al giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 485 del 30/06/1988, dep. 19/01/1989, Bartolacelli, Rv. 180181).Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'ordine di espulsione con rinvio per nuovo esame sul punto.
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