Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/01/2022, n. 01083

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/01/2022, n. 01083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01083
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso, iscritto al

NRG

5263 del 2021, promosso da: B L, rappresentata e difesa dall’Avvocato V D M;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGI- STRATURA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrenti – e

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappre- sentato e difeso dagli Avvocati Carla d’Aloisio, L M, A F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5263/2021 Numero sezionale 7/2022 Numero di raccolta generale 1083/2022 Sgroi, E D R e A C, con domicilio eletto Data pubblicazione 14/01/2022 presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto medesimo in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
- controricorrente – per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente inter partes dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Roma- gna, sede di Bologna, iscritto al n. 702 del 2020 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha chiesto che la Corte di- chiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia- Romagna, sede di Bologna, iscritto al n. 702/2020 R.G., la dott.ssa Luciana B, sulla premessa di aver svolto ininterrottamente, dal 14 gennaio 2002 e fino al momento di introduzione del giudizio, le fun- zioni giurisdizionali di giudice di pace, sempre presso l’Ufficio del giu- dice di pace di Rimini, ha chiesto che venga accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale fino al rag- giungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande e alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e pre- videnziale. La ricorrente ha rassegnato tali conclusioni previa richiesta di di- sapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione - 2 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5263/2021 Numero sezionale 7/2022 Numero di raccolta generale 1083/2022 europea, anche alla luce della sentenza del 16 luglio 2020 della Corte Data pubblicazione 14/01/2022 di giustizia nella causa C-658/18 e della emananda decisione della stessa Corte nella causa pregiudiziale C-236/20 in risposta ai quesiti pregiudiziali di cui all’ordinanza del 1° giugno 2020, n. 363/2020, dello stesso

TAR.

Nell’atto introduttivo la ricorrente si è doluta anche del sistema dei quattro rinnovi di durata quadriennale dell’incarico di magistrato ono- rario già in servizio al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, previsto dall’art. 29, comma 1, dello stesso decreto legisla- tivo. Secondo la ricorrente, detta parte della riforma della magistratura onoraria avrebbe irragionevolmente risolto automaticamente il rap- porto di impiego con il Ministero della giustizia al compimento del 68° anno di età, e non al compimento del 75° anno di età come avveniva fino al 15 agosto 2017 in virtù dell’abrogata norma dell’art. 7, comma 2, della legge n. 374 del 1991. La ricorrente ha prospettato, al riguardo, la discriminazione diretta per età sia rispetto ai giudici di pace che sono cessati dall’incarico al compimento del 75° anno entro il 15 agosto 2017, sia rispetto ai com- ponenti delle commissioni tributarie che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992 cessano dall’incarico al compimento del 75° anno di età. La dott.ssa B, nell’ambito del giudizio ordinario, ha spiegato anche domanda cautelare per ottenere la sospensione dell’automatica cessazione dal servizio in data 9 novembre 2020 e la concessione di una misura idonea a consentirle di espletare le funzioni di giudice di pace fino al 70° anno di età, fatto salvo l’eventuale provvedimento di non conferma. Con decreto presidenziale in data 5 novembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto provvisoriamente la domanda cau- telare. All’esito dell’udienza camerale, il TAR ha emesso l’ordinanza del 10 dicembre 2020 con la quale ha disposto la prosecuzione dell’attività - 3 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5263/2021 Numero sezionale 7/2022 Numero di raccolta generale 1083/2022 istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la data di compi-Data pubblicazione 14/01/2022 mento del 68° anno di età. Il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno proposto appello al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza cau- telare, che è stato accolto con ordinanza n. 646 del 2021. 2. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministra- tivo, la dott.ssa B, con ricorso del 6 febbraio 2021, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. La ricorrente ha osservato che il regolamento preventivo di giuri- sdizione dovrebbe essere consentito in ragione della posizione istitu- zionale della Corte di cassazione, della forza esterna della sua pronun- cia e dello specifico impatto che essa esercita sulla ragionevole durata del processo in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, come quelli che, a suo avviso, emerge- rebbero dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato in subiecta materia sulla “carenza assoluta di ogni tutela”, quindi di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle Sezioni Unite in via definitiva ed immodificabile. Il ricorso dedica un’ampia e dettagliata narrativa alle “questioni pregiudiziali Ue e di costituzionalità sulla nozione di lavoratore del pub- blico impiego del giudice di pace equiparabile al magistrato professio- nale”, con particolare riferimento alla pregiudiziale Ue del Giudice di pace di Bologna, nella causa C-658/18, alla questione di legittimità co- stituzionale del TAR del Lazio sullo stato giuridico del giudice di pace e l’equiparazione alle condizioni di lavoro della magistratura professio- nale, alla questione pregiudiziale Ue del Tribunale di Vicenza sullo stato giuridico di una giudice onoraria di tribunale, all’ordinanza di legittimità costituzionale del Giudice di pace di Lanciano su tutta la normativa in- terna che regola lo status della magistratura onoraria di pace, all’ordi- nanza pregiudiziale Ue del TAR dell’Emilia-Romagna sullo stato giuri- dico dei giudici di pace, alla sentenza UX della Corte di giustizia su - 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5263/2021 Numero sezionale 7/2022 Numero di raccolta generale 1083/2022 indipendenza del giudice di pace e nozione di lavoratore pubblico equi-Data pubblicazione 14/01/2022 parabile alle condizioni di lavoro del magistrato ordinario, alla discrimi- nazione per età e alla lesione dell’indipendenza della magistratura ono- raria, alla normativa interna “che ha generato la discriminazione per età per limitare l’indipendenza della magistratura onoraria, ordinaria, amministrativa e contabile”, allo ius superveniens dell’equiparazione tra magistratura onoraria e magistratura ordinaria alla luce della sen- tenza UX della Corte di giustizia e della sentenza n. 267 del 2020 della Corte costituzionale, alla persistenza dell’“inadempimento del Governo su indipendenza e diritti della magistratura onoraria”. La ricorrente ha chiesto quindi che le Sezioni Unite, riconoscendo al giudice di pace lo status di lavoratore subordinato del pubblico im- piego equiparabile alle condizioni di lavoro del giudice professionale, accolgano il ricorso per regolamento preventivo, “dichiarando la piena competenza del giudice amministrativo adito sulla cognizione dei diritti richiesti nell’atto introduttivo”. La dott.ssa B ha formulato inoltre istanza affinché la Corte di cassazione, come giudice di ultima istanza, sollevi questione pregiudi- ziale sulla discriminazione per età ai sensi dell’art. 267 TFUE, soste- nendo che la disciplina eurounitaria osterebbe rispetto a disposizioni interne che, senza ragioni oggettive, avrebbero provocato una situa- zione di discriminazione diretta per età nei confronti della ricorrente, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati onorari, una situazione di discriminazione diretta collettiva per età nei confronti di tutti i magistrati ordinari, amministra- tivi e contabili. Premessa la coesistenza della doppia pregiudiziale costituzionale e Ue in materia di tutela dei diritti fondamentali, la ricorrente ha chiesto che la Corte sollevi inoltre questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che stabiliscono una retribuzione a cottimo dei giudici di - 5 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 5263/2021 Numero sezionale 7/2022 Numero di raccolta generale 1083/2022 pace discriminatoria rispetto alle condizioni di lavoro applicate ai ma-Data pubblicazione 14/01/2022 gistrati ordinari e che fissano al compimento del 68° anno di età la data di cessazione delle funzioni giurisdizionali dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017. 3. – Hanno resistito, con controricorso, il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, concludendo per l’inammissi- bilità del regolamento di giurisdizione, nonché per l’inammissibilità, e in ogni caso per la manifesta infondatezza, della istanza di rimessione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e della questione di costituzionalità. 4. – Anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS si è difeso con controricorso, con conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo. 5. – Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Difetta – ha sottolineato l’Ufficio del Procuratore Generale – l’inte- resse ad agire di parte ricorrente, non sussistendo alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito, la cui corretta individuazione non è stata contestata da nessuna delle parti convenute. Dall’inammissibilità del ricorso deriva – ha osservato il Pubblico Mi- nistero – l’assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale che, nei termini sollevati, non inciderebbero sulla attribuzione della
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