Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2021, n. 28638

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2021, n. 28638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28638
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 9235/2020 proposto da: ERREGIESSE S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza 3, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dall'avvocato F C C;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TARANTO,

- intimato -

avverso la sentenza n. 408/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere A C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
udito l'avvocato A M per delega dell'avvocato F C C.

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto a rogito del Vice-Segretario Generale del Comune di Taranto del 26 gennaio 2004 fu aggiudicato all'Impresa Bozzetto Fondazioni s.r.l. e al suo legale rappresentante, in regime di Project Financing, l'affidamento della progettazione, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di Taranto, sito in località "Talsano". Con successiva +ota del 16 1 giugno 2004 la società aggiudicataria comunicò al Dirigente R.C. Progetti speciali nonché al R.U.P. l'avvenuta costituzione della prevista società di progetto denominata Erregiesse s.r.I., di cui l'Amministrazione comunale prese atto con delibera di G.C. dell'8 luglio 2005. Il cantiere fu materialmente consegnato nel 2005, anche se i lavori effettivi iniziarono nel 2006 e nei primi giorni del 2007 la struttura cominciò ad essere utilizzata. Con successivo atto del 19 febbraio 2010 fu stipulato un contratto aggiuntivo tra il Comune di Taranto e la citata società Erregiesse. A seguito di sopravvenute contestazioni relative allo svolgimento del contratto il Comune di Taranto, in persona del Dirigente del Settore lavori Pubblici e Patrimonio, contestò alla società Erregiesse alcuni inadempimenti con adozione della determina n. 80 del 20 febbraio 2013 e, in pari data, la Giunta comunale adottò la delibera n. 16 con la quale si prendeva atto dell'avvenuta risoluzione di diritto dello stesso contratto e della dichiarazione di decadenza della convenzione intercorsa tra le parti. Con ulteriori due ordinanze il Comune di Taranto, richiamandosi all'art. 823, comma 2, c.c., ordinò alla Erregiesse di rilasciare in suo favore la struttura cimiteriale e, in data 26 giugno 2013, la stessa venne estromessa (con modalità descritta come "manu militari") dalla disponibilità e dalla gestione di tale struttura, come da verbale di consegna.

2. Avverso tale comportamento posto in essere dal Comune di Taranto la società Essegiesse propose, in data 4 giugno 2014, dinanzi al Tribunale di Taranto, ricorso per reintegrazione nel possesso del complesso cimiteriale. Il citato Tribunale, nella resistenza del suddetto Comune, con sentenza del 24 luglio 2017, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che il Comune di Taranto aveva agito ai sensi dell'art. 832 cpv. c.c. in via di autotutela amministrativa ed in forza dei provvedimenti autoritativi del 14 marzo 2014 e del 2 maggio 2013, a loro volta conseguenti alla delibera di G.C. n. 16 del 20 marzo 2013 e non ponendo in essere una mera attività materiale (ovvero esercitando un abuso di potere), totalmente svincolata da un'attività provvedimentale del predetto ente locale.

3. Decidendo sull'appello proposto dalla Erregiesse s.r.l. e nella costituzione del Comune di Taranto e nella contumacia degli appellati, la Corte di appello di Lecce-sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 408/2019 (depositata il 10 agosto 2019), rigettava il gravame e confermava l'impugnata sentenza, regolando le spese giudiziali del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte territoriale reiterava le stesse argomentazioni già evidenziate dal primo giudice e, quindi, rilevava la correttezza della soluzione accolta nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando essa al giudice amministrativo.
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