Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6727

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Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6727
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

R.G.N. 30979/19 ( 6 7 27 / 23 O Camera di consiglio del 16.11.2022 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano ART.13 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Can 6727 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: assicurazione dott. L A S - Presidente trasporti assicurazione del vettore contro i danni “per dott. D S - Consigliere conto di chi spetta” e dott. E S - Consigliere assicurazione della r.c. del vettore per fatto altrui dott.ssa C Gi Consigliere differenze - conseguenze in dott. M R - Consigliere rel. punto di interpretazione del contratto. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 30979/19 proposto da: -) Sicurtransport s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Alberto Stagno d'Alcontres e N d L in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro { -) Assicuratori dei Lloyd's di Londra sottoscrittori delle polizze nn. . . . 1165217 e 1165218, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato A G in virtù di procura conferita con atto pubblico;
controricorrente nonché HDI Global SE-UK, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati N A, B G e A B in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -2022 1958 Pagina 1 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) C Ggliostro, A M, G M e Santino Marafioti, elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del proprio difensore, E GIACOMO FALCONE difesi dagli avvocati Gerardina Riolovin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) Domenica Marafioti;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 8 aprile 2019 n. 301;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso della HDI;
uditi l'Avvocato N d L per la Sicurtransport;
l'Avvocato Marco Ianigro (per delega) per i Lloyd's;
l'Avvocato Irene Della Rocca per Concetta G ed altri;
l'Avvocato A B per la HDI;

FATTI DI CAUSA

и 1. Nel 1997 la Banca Nazionale del Lavoro, dovendo consegnare valori alla л società Poste Italiane s.p.a., li affidò per il trasporto alla società BSK s.p.a. La società BSK aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con i Lloyd's of London.

2. La BSK s.p.a. affidò a sua volta il trasporto alla società Sicurtransport s.p.a.. I valori affidati dalla BSK al vettore ammontavano a 9.682.700.000 lire. La società Sicurtransport aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con la società Gerling (che in seguito muterà ragione sociale in HDI, e come tale sarà d'ora innanzi indicata).

3. La società Sicurtransport per l'esecuzione del trasporto si avvalse di una terza società, la S N s.a.s.. Pagina 2 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 Anche la società S N a copertura dei rischi derivanti da trasporto aveva stipulato una assicurazione con la società Gerling.

4. Il 13 dicembre 1997 il furgone col quale la società S N stava eseguendo il suddetto trasporto venne assaltato e rapinato a mano armata sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
tutti i valori trasportati furono trafugati. In conseguenza della rapina, gli assicuratori dei Lloyds of London nel 1998 indennizzarono la BNL in nome e per conto della BSK, e chiesero stragiudizialmente alla Sicurtransport la rifusione di quanto pagato.

5. Nel 1999 la Sicurtransport convenne dinanzi al Tribunale di Palmi la società S N, la Gerling ed i Lloyds of London, chiedendo che le prime due fossero dichiarate tenute a sollevarla dalle pretese dei Lloyd's, ovvero rifonderle quanto fosse stata costretta a pagare ad essi.

6. I Lloyd's si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna della Sicurtransport, della S N e della Gerling alla rifusione di quanto pagato alla BNL.

7. La HDI si costituì eccependo l'inoperatività della polizza e la non spettanza dell'indennizzo sia ai sensi dell'articolo 1892 c.c., sia ai sensi dell'articolo 1898 C.C.. 8. La S N si costituì invocando l'esimente della forza maggiore.

9. Con sentenza 13.3.2006 n. 149 il Tribunale di Palmi: -) condannò la Sicurtransport al pagamento in favore dei Lloyd's della somma di euro 4.845.760,14;
-) condannò la S N a tenere indenne la Sicurtransport;
-) rigettò la domanda proposta dalla Sicurtransport nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, la HDI;
Pagina 3 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) accolse la domanda proposta dalla S N contro il proprio assicuratore (anche in questo caso la HDI), ma condannò quest'ultimo a pagare direttamente alla Sicurtransport l'indennizzo contrattualmente dovuto alla S N, in esecuzione della "clausola di vincolo" inserita nella polizza stipulata tra la S N e la HDI. 10. La sentenza venne impugnata dalla Sicurtransport in via principale, e da tutte le altre parti in via incidentale. Pendente il giudizio d'appello la società S N venne cancellata dal registro delle imprese. La domanda proposta dalla Sicurtransport nei confronti della S N venne tuttavia coltivata nei confronti degli ex soci di quest'ultima. Nel corso del giudizio di appello la Sicurtransport chiese ed ottenne un provvedimento di sequestro conservativo su tutti i beni rnobili ed immobili degli ex soci della S N. 11. Con sentenza 8 aprile 2019 n. 301 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettò tutti gli appelli. Per quanto in questa sede rileva, la corte d'appello ritenne che: m -) il contratto stipulato tra la Sicurtransport e la HDI copriva soltanto "i beni" trasportati dalla Sicurtransport, ma non quelli dati in consegna da quest'ultima ai subvettori;
-) il contratto stipulato tra la Sicurtransport e la HDI non copriva la responsabilità civile del subvettore S N;
-) la HDI non poteva sottrarsi all'obbligo di tenere indenne la S N (con vincolo a favore della Sicurtransport) né ai sensi dell'art. 1892 c.c., né ai sensi dell'art. 1898 c.c.: infatti l'assicuratore, pur conoscendo le condizioni del trasporto (valori per 9 miliardi di lire caricati su un solo furgone, e non su più mezzi come le ordinarie precauzioni avrebbero suggerito) non si era avvalso della facoltà di domandare l'annullamento del contratto (ex art. 1892 c.c.), né di quella di recedere da esso (ex art. 1898 c.c.). Nella medesima sentenza, infine, la Corte d'appello affermò che il sequestro conservativo accordato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria si era Pagina 4 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 convertito ope legis in pignoramento, "in modo illimitato per quanto concerne la socia accomandataria, mentre invece in proporzione delle rispettive quote sociali per quelli accomandanti". 12. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione: -) in via principale dalla Sicurtransport con ricorso fondato su sette motivi;
-) in via incidentale dalla HDI con ricorso fondato su un solo motivo;
-) in via incidentale da alcuni degli ex soci della S N (Concetta G, A M, G M, S M), con ricorso fondato su tre motivi. Gli assicuratori dei Lloyd's hanno resistito con controricorso. Domenica Marafioti è rimasta intimata. 13. Il ricorso, già fissato per l'esame ex art. 380 bis c.p.c. nella camera di consiglio del 2.2.2022, con ordinanza 28.3.2022 n. 10089 è stato rinviato alla pubblica udienza. سم 14. La Sicurtransport, la HDI e gli Assicuratori dei Lloyd's hanno depositato memoria prima della camera di consiglio del 2.2.2022. La Sicurtransport, la HDI e gli ex soci della "S N" hanno depositato memoria prima dell'udienza pubblica del 16.11.2022. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale. Nulla ha osservato sul ricorso incidentale proposto dagli ex soci della S N. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo ed il settimo motivo del ricorso principale (Sicurtransport). Col primo motivo del proprio ricorso la Sicurtransport lamenta la violazione degli articoli 1201 e 1916 c.c.. Deduce che erroneamente la Corte d'appello ha accolto la domanda proposta dai Lloyds, ritenendo che questi ultimi si fossero surrogati ai crediti della BNL verso la Sicurtransport. Sostiene questa censura con la seguente argomentazione: Pagina 5 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) i Lloyds avevano assicurato la società BSK;
-) l'assicuratore che paga l'indennizzo è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile;
-) la BNL non era il soggetto assicurato, e di conseguenza i Lloyd's non potevano surrogarsi nei crediti vantati dalla suddetta BNL. nei confronti dei terzi responsabili. L'illustrazione del motivo prosegue sostenendo che i Lloyds non avrebbero potuto esercitare in via di surrogazione neanche i diritti di credito vantati da BSK nei confronti di Sicurtransport. Infatti, poiché in primo grado venne accertato che responsabile del danno fu solo la società S N, e non la società Sicurtransport, la BSK avrebbe potuto esercitare il regresso (e quindi trasferire il relativo diritto di surrogazione) solo nei confronti della S N.

1.1. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. سم Secondo la lettura che la società ricorrente dà della sentenza d'appello, quest'ultima avrebbe ritenuto che il rappresentante per l'Italia dei Lloyds abbia agito in giudizio surrogandosi nei diritti vantati verso la Sicurtransport sia dalla BNL (mittente), sia dalla BSK (vettore e dante causa della

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