Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14562
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L R, nato a Messina il 30/09/1989 avverso la sentenza emessa il 31/01/2022 dalla Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G D L, che ha chiesto l'annuiiamento senza rinvio della sentenza con riferimento al reato di cui al capo h) e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
lette le conclusioni formulate dall'avv. A T, difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di R L, avv. A T, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 496 cod. pen. (capo a) e 73 d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 (capo b).
2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente, limitandosi a ravvisare nei precedenti penali dai quali il L è gravato «un'evidente maggiorazione della sua pericolosità sociale», senza considerare la non omogeneità tra i delitti contestati e quelli per i quali il ricorrente ha riportato condanne definitive, nonché la risalenza nel tempo delle stesse.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli art. 609, comma 2, e 129 cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità del L in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza considerare che, al momento del fatto, risalente al giorno 14 aprile 2019, il provvedimento di applicazione della misura di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G D L, che ha chiesto l'annuiiamento senza rinvio della sentenza con riferimento al reato di cui al capo h) e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
lette le conclusioni formulate dall'avv. A T, difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di R L, avv. A T, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 496 cod. pen. (capo a) e 73 d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 (capo b).
2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente, limitandosi a ravvisare nei precedenti penali dai quali il L è gravato «un'evidente maggiorazione della sua pericolosità sociale», senza considerare la non omogeneità tra i delitti contestati e quelli per i quali il ricorrente ha riportato condanne definitive, nonché la risalenza nel tempo delle stesse.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli art. 609, comma 2, e 129 cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità del L in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza considerare che, al momento del fatto, risalente al giorno 14 aprile 2019, il provvedimento di applicazione della misura di
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