Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 01662
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22960/2019 R.G. proposto da : ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato S G (SMRGNN68E30H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato T A (TDLLRT68A02F205H) -ricorrente-
contro
G G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato R G (RNRGNN72M56A345T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A (GRRNDR66C15G224J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 9/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2022 dal Consigliere M D'U.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 15/1/2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato ladomanda con la quale la Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito Zürich) ha agito, nei confronti di G G, per l’accertamento dell’integrale responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente occorso, in occasione di un’arrampicata, ai danni di M L, con la conseguente condanna del G al rimborso, in favore della Zürich, di quanto da quest’ultima corrisposto al L a titolo di indennità assicurativa.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse rilevato l’integrale ascrivibilità dell’incidente occorso ai danni del L alla responsabilità di quest’ultimo, avendo il danneggiato assunto in proprio la responsabilità di tutte le decisioni relative alle modalità di esecuzione dell’arrampicata, comprensive di quelle coinvolgenti l’intervento collaborativo del G come assicuratore dell’arrampicata medesima, sì che la preponderante incidenza della responsabilità del danneggiato era valsa ad escludere integralmente ogni eventuale rimproverabilità ravvisabile nel comportamento del G, con specifico riguardo al mancato rifiuto di prestare assistenza alla vittima, malgrado la propria inesperienza.
3. Avverso la sentenza d’appello, la Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito Zürich) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
4. G G resiste con controricorso.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conclusoper iscritto, instando per il rigetto del ricorso.
6. La Zürich Versicherungs Gesellschaft AG ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Dev’essere in primo luogo disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla pretesa assenza, agli atti del giudizio, della procura rilasciata dalla Zürich in favore del proprio procuratore generale costituito in giudizio, Luciano Tedoldi, e della conseguente invalidità della procura ad litem rilasciata da quest’ultimo al relativo difensore (Alberto Tedoldi), avendo la Zürich debitamente allegato agli atti del giudizio il testo della ridetta procura generale.
3. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione, falsa od omessa applicazione dell’art.113 c.p.c., nonché degli artt. 14 e 15 della legge n. 218/95 in relazione agli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni (con riguardo all’articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato gli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni che, in materia di responsabilità per atti illeciti e di concorso colposo del danneggiato, andavano interpretati secondo i criteri ermeneutici elvetici;
in particolare, l’art. 44 cit. non delinea alcun potere equitativo del giudice, né affida a quest’ultimo alcuna valutazione di opportunità in ordine al riscontro di un concorso colposo del danneggiato, come invece erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, trattandosi, con riguardo al ridetto art. 44, di una norma analoga all’art. 1227 del codice civile italiano, da interpretarsi ed applicarsi alla medesima stregua di quest’ultimo.
4. Il motivo è inammissibile.
5. Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quoa sostegno della decisione assunta.
6. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato
contro
G G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato R G (RNRGNN72M56A345T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A (GRRNDR66C15G224J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 9/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2022 dal Consigliere M D'U.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 15/1/2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato ladomanda con la quale la Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito Zürich) ha agito, nei confronti di G G, per l’accertamento dell’integrale responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’incidente occorso, in occasione di un’arrampicata, ai danni di M L, con la conseguente condanna del G al rimborso, in favore della Zürich, di quanto da quest’ultima corrisposto al L a titolo di indennità assicurativa.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse rilevato l’integrale ascrivibilità dell’incidente occorso ai danni del L alla responsabilità di quest’ultimo, avendo il danneggiato assunto in proprio la responsabilità di tutte le decisioni relative alle modalità di esecuzione dell’arrampicata, comprensive di quelle coinvolgenti l’intervento collaborativo del G come assicuratore dell’arrampicata medesima, sì che la preponderante incidenza della responsabilità del danneggiato era valsa ad escludere integralmente ogni eventuale rimproverabilità ravvisabile nel comportamento del G, con specifico riguardo al mancato rifiuto di prestare assistenza alla vittima, malgrado la propria inesperienza.
3. Avverso la sentenza d’appello, la Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (di seguito Zürich) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
4. G G resiste con controricorso.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conclusoper iscritto, instando per il rigetto del ricorso.
6. La Zürich Versicherungs Gesellschaft AG ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 di-cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Dev’essere in primo luogo disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente in ordine alla pretesa assenza, agli atti del giudizio, della procura rilasciata dalla Zürich in favore del proprio procuratore generale costituito in giudizio, Luciano Tedoldi, e della conseguente invalidità della procura ad litem rilasciata da quest’ultimo al relativo difensore (Alberto Tedoldi), avendo la Zürich debitamente allegato agli atti del giudizio il testo della ridetta procura generale.
3. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione, falsa od omessa applicazione dell’art.113 c.p.c., nonché degli artt. 14 e 15 della legge n. 218/95 in relazione agli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni (con riguardo all’articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato gli artt. 41 e 44 del codice svizzero delle obbligazioni che, in materia di responsabilità per atti illeciti e di concorso colposo del danneggiato, andavano interpretati secondo i criteri ermeneutici elvetici;
in particolare, l’art. 44 cit. non delinea alcun potere equitativo del giudice, né affida a quest’ultimo alcuna valutazione di opportunità in ordine al riscontro di un concorso colposo del danneggiato, come invece erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, trattandosi, con riguardo al ridetto art. 44, di una norma analoga all’art. 1227 del codice civile italiano, da interpretarsi ed applicarsi alla medesima stregua di quest’ultimo.
4. Il motivo è inammissibile.
5. Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quoa sostegno della decisione assunta.
6. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato
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