Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2610
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L’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe proposta ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove la detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno; peraltro, la dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di tutti gli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all’azione oggetto di quella declaratoria.
Sul provvedimento
Testo completo
26 1 0/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: R R - Presidente Agg. G A - Presidente Sez. R.G. 18680/2012 Cron. 26-10 Dott. V N - Presidente Sez. Rep. A N - Consigliere Ud. 26.1.2016 R B - Consigliere C . I. A A - Consigliere C D I - Consigliere - Consigliere Rel. S P azione di classe ordinanza - Consigliere C D C di inammissibilità ricorribilità per cassazione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 18680 del 2012, proposto da: CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario di M A, B D e V P, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati C R e M R, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 73, presso l'Ufficio legale nazionale del CODACONS;
-
- ricorrente -
contro
BRITISH AMERICAN TOBACCO B.A.T. Italia s.p.a. (già Ente Tabacchi Italiani E.T.I. s.p.a.), in persona del procuratore speciale- ad negotia D F M, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Carmine 23/1 P, R P, A B, F R ed Ernesto Stajano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;
- controricorrente -
nonché
contro
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE PROCURA D'APPELLO DI ROMA;
PROCURA GENERALE DELA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati - per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma depositata in data 27 gennaio 2012 (R.G.N. 2758/2011). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti, per CODACONS, l'Avvocato M R e, per la contro ricorrente, gli Avvocati R P, F R e Antonio Briguglio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo , che ha concluso, previa affermazione del principio della ricorribilità per cassazione della ordinanza che, in sede di reclamo, dichiara la inammissibilità dell'azione di classe, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
"Codacons" (Coordinamento Associazioni Difesa L'associazione Ambiente e diritti utenti e Consumatori), agendo sia in proprio che quale mandatario dei sigg.ri A M, D B e P V, nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società BAT Italia s.p.a. chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. 5 settembre 2005, n. 206, al risarcimento dei danni -2- patrimoniali e non patrimoniali causati agli attori per avere generato in essi una dipendenza da fumo. La condotta illecita veniva ravvisata nell'avere la società svolto un'attività pericolosa (produzione e vendita di sigarette) senza adottare le opportune cautele volte a prevenire i rischi per la salute dei fumatori. Il Tribunale di Roma con ordinanza in data 1° aprile 2011 dichiarò inammissibili le domande. L'ordinanza del Tribunale venne reclamata dai soccombenti. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 2012, rigettava il reclamo, ma con una motivazione parzialmente diversa rispetto a quella posta dal Tribunale a fondamento del giudizio di inammissibilità della domanda. La Corte d'appello ha ritenuto infatti inammissibile la domanda perché: a) fondata su una condotta materiale della società resistente anteriore al 15 agosto 2009, e quindi sottratta ratione temporis all'applicazione dell'art. 140-bis del d.lgs. 5 settembre 2005, n. 206;
b) i diritti azionati erano privi del requisito della "identità", prescritto dall'art. 140-bis, comma 2, lettera b);
c) non vi era prova dell'esistenza d'un danno risarcibile. L'ordinanza della Corte d'appello è stata impugnata per cassazione dal Codacons e dai sigg.ri A M, D B e P V, sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso BAT s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso sull'assunto che l'ordinanza di inammissibilità ex art. 140- bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non avrebbe carattere decisorio né definitivo. Con ordinanza interlocutoria n. 8433 del 2015, emessa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2015, la Terza Sezione, non condividendo la soluzione adottata da Cass. n. 9772 del 2012, nel senso della inammissibilità del ricorso, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini -3- D dell'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di prevenire un contrasto di giurisprudenza. La causa è stata quindi discussa dinnanzi alle Sezioni Unite all'udienza del 26 gennaio 2016, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La controversia è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite per prevenire un contrasto in ordine alla questione se sia ammissibile o no il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'azione di classe di cui all'art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 2. · La questione è già stata affrontata dalla Prima sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 9772 del 2012, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: l'ordinanza d'inammissibilità dell'azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria;
deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità». Tale decisione si fonda sostanzialmente su quattro rilievi, così riassumibili: (a) l'ordinanza di inammissibilità ex art. 140-bis non impedisce la proposizione dell'azione risarcitoria in sede ordinaria;
ciò che è inibita (dall'ordinanza di inammissibilità) "non è la tutela giurisdizionale di un diritto, sebbene la tutela giurisdizionale in una determinata forma di un diritto tutelabile nelle forme ordinarie";
il provvedimento di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità è dunque - 4- AND analogo a quello di rigetto della "domanda d'ingiunzione", cioè un provvedimento che "non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria";
(b) anche quando l'azione collettiva venga rigettata per manifesta infondatezza, ciò non impedirebbe la presentazione di una nuova istanza, anche soltanto fondata su una migliore esposizione in iure della propria pretesa;
(c) l'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe si fonda su una delibazione sommaria, e quindi non può assumere la stabilità del giudicato sostanziale;
(d) posto che l'art. 140-bis, comma 14, del d.lgs. n. 206 del 2005 stabilisce che "non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9", deve ritenersi che è solo l'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe a precludere la proposizione della medesima azione di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa: l'ordinanza di inammissibilità, per contro, non ne precluderebbe la riproponibilità.
3. La Terza sezione di questa Corte ha affermato di non potere - condividere la soluzione adottata nella sentenza n. 9722 del 2012, sulla base delle seguenti ragioni: (a) l'art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 non riconosce affatto la riproponibilità dell'azione collettiva che sia stata dichiarata inammissibile (prevedendo soltanto la libera riproponibilità dell'azione individuale);
(b) non varrebbe l'argomento del carattere alternativo ed equivalente dell'azione di classe rispetto all'azione individuale, giacché, oltre alle differenze in rito delle due forme processuali di tutela, l'azione collettiva appare in grado di esercitare una maggiore pressione sul professionista o produttore e di garantire minori costi per il consumatore, con conseguente definitività della statuizione di sua -5- inammissibilità;
avendo, per di più, l'azione individuale, contenuti, scopi ed effetti ben diversi dall'azione di classe, consentendo soltanto la seconda di proteggere interessi collettivi, di riequilibrare il rapporto, e di lasciare il debitore esonerato "da ogni diritto ed incremento" sulle somme pagate entro centottanta giorni dal deposito della sentenza (art. 140-bis, comma 12, d.lgs. n. 206 del 2005);
(c) neppure corrisponderebbe al vero che la valutazione di inammissibilità dell'azione di classe si riduca ad una valutazione sommaria, in quanto l'art. 140-bis, comma 6, condiziona tale pronuncia alla verifica della manifesta infondatezza della pretesa, esito che può