Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2022, n. 19648
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A I, nato in Macedonia del Nord 1'01/05/1969 avverso la sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A M A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2020, il Tribunale di Viterbo ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda A I, per il reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, per over omesso, nella sua qualità di titolare di una ditta individuale, di dotare la trattatrice marca SAME Silver Modello S31SIO6WVT, n. omologazione 0M33032MAESTOI con ceste metalliche anteriori e posteriori, dei requisiti essenziali di sicurezza e, in particolare, essendo questa dotata di telaio di protezione antiribaltamento privo di etichetta identificatrice e vistosamente deformato. Con la medesima pronuncia, inoltre, è stata ordinata la confisca e la distruzione della trattatrice già in sequestro. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello, riferita esclusivamente alla parte del provvedimento che dispone la confisca e la distruzione della trattatrice, lamentando la sproporzione della misura rispetto al reato contestato e alla pena di euro 400,00 di ammenda, sia in considerazione del fatto che l'imputato si sarebbe prontamente attivato per effettuare i necessari e richiesti interventi al telaio e alla trattatrice stessa, sia perché la suddetta trattatrice agricola rappresenta l'unico mezzo di reddito e sostentamento per sé e la propria famiglia.
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