Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2021, n. 13257

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2021, n. 13257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13257
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO DANIELA nata a BARLETTA il 30/05/1974 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Pescara, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato i decreti del Pubblico ministero di convalida delle perquisizioni e dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria in data 9 e 10 settembre 2020 nei confronti di L R D, sottoposta ad indagini in ordine ai reati di cui agli artt. 340, 377, 612 e 658 cod. pen.. 2. Avverso il provvedimento di conferma del sequestro avente ad oggetto cinque computer portatili, una stampante, due computer fissi e un paio di sandali da donna, ricorre l'indagata, tramite il proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge. La perquisizione domiciliare è stata effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria con lo scopo di ricercare armi, munizioni o altro materiale esplodente, ai sensi dell'art. 41 TULPS. Tuttavia la perquisizione viene giustificata solo sulla scorta di "un fondato sospetto" che però non consente il ricorso allo strumento di cui al citato art. 41 TULPS. Inoltre gli oggetti sequestrati non rientrano nelle categorie tassativamente indicate dalla norma.

2.2. Con il secondo motivo denuncia «contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione».

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
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