Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2022, n. 15685
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIACOMA MARIANNA nato a CASTELVETRANO il 18/12/1978 parte offesa nel procedimento LUCIA GIOVANNA nato a NAPOLI il 24/10/1947 parte offesa nel procedimento CALANDRINO SYRIA nato a CASTELVETRANO il 02/08/1999 parte offesa nel procedimento CATALANO GIROLAMO nato a TORINO il 01/11/1965 parte offesa nel procedimento CATALANO LEONARDO nato a TORINO il 13/08/1969 parte offesa nel procedimento RIZZO DEBORA nato a GIAVENO il 29/05/1977 parte offesa nel procedimento CATALANO ERIKA nato a CHIVASSO il 13/07/1988 parte offesa nel procedimento SORANZIO VIVIANA nato a MONFALCONE il 14/01/1966 parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del 21/03/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG dr.ssa P L che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo pro- posto ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. nell'interesse di C G M, L G, C S, C G, C L, R D, C E e S V, in qualità di eredi e di prossimi congiunti di C V, in relazione al reato di cui all'art. 590 sexies cod. pen.. Il Tribunale ha rilevato che il reclamo è ammesso per proporre opposizione unica- mente nei casi di nullità dei provvedimenti di archiviazione del G.I.P., ai sensi degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen.. Nella fattispecie, non si versava in nessuna di dette ipotesi, in quanto le persone offese non avevano prospettato la sussistenza di violazioni attinenti al corretto ìn- staurarsi del contraddittorio, che, peraltro, non erano state commesse. L'unico profilo valutabile atteneva ad eventuali nullità derivanti dalla violazione del contraddittorio "sostanziale", per omesso o irrisolto esame dell'ammissibilità o della congruità delle richieste di integrazioni investigative "a fini probatori", articolate nell'interesse degli opponenti. Sotto tali profili, il provvedimento del G.I.P. non era meritevole di censure, in quanto aveva tenuto conto delle conclusioni - di segno opposto alla richiesta di ar- chiviazione - alle quali era pervenuto il collegio di periti nominato dal G.I.P. del Tri- bunale di Marsala nel giudizio avviato nei confronti di Tamburello Graziano per il reato di omicidio stradale. Il G.I.P., infatti, aveva specificato le ragioni
lette le conclusioni del PG dr.ssa P L che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo pro- posto ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. nell'interesse di C G M, L G, C S, C G, C L, R D, C E e S V, in qualità di eredi e di prossimi congiunti di C V, in relazione al reato di cui all'art. 590 sexies cod. pen.. Il Tribunale ha rilevato che il reclamo è ammesso per proporre opposizione unica- mente nei casi di nullità dei provvedimenti di archiviazione del G.I.P., ai sensi degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen.. Nella fattispecie, non si versava in nessuna di dette ipotesi, in quanto le persone offese non avevano prospettato la sussistenza di violazioni attinenti al corretto ìn- staurarsi del contraddittorio, che, peraltro, non erano state commesse. L'unico profilo valutabile atteneva ad eventuali nullità derivanti dalla violazione del contraddittorio "sostanziale", per omesso o irrisolto esame dell'ammissibilità o della congruità delle richieste di integrazioni investigative "a fini probatori", articolate nell'interesse degli opponenti. Sotto tali profili, il provvedimento del G.I.P. non era meritevole di censure, in quanto aveva tenuto conto delle conclusioni - di segno opposto alla richiesta di ar- chiviazione - alle quali era pervenuto il collegio di periti nominato dal G.I.P. del Tri- bunale di Marsala nel giudizio avviato nei confronti di Tamburello Graziano per il reato di omicidio stradale. Il G.I.P., infatti, aveva specificato le ragioni
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