Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2020, n. 14602
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 1899-2017 proposto da: L A, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DT CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;
- ricorrente -
contro 2020 BANCO DI SARDEGNA SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
STOPPANI
34, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F T;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 759/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A A per delega;Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che A L si opponeva all'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti, quale esecutato, da parte del Banco di Sardegna, s.p.a., in forza di mutuo fondiario, deducendo, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria in particolare relativa a interessi, maturata tra il 2001, anno dell'intervento del creditore in una precedente esecuzione immobiliare infine estinta, e il 2009, anno di notifica del precetto cui era seguita l'esecuzione opposta con il giudizio in parola;
il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in specie, al di là dell'eccepita tardività della deduzione in scrutinio, formulata solo nell'atto di riassunzione del giudizio di pieno merito all'esito della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, la pretesa era infondata poiché dagli atti emergeva il susseguirsi di una serie di contenziosi, legati alla medesima azione esecutiva, che escludevano il maturare dell'effetto prescrizionale, e, inoltre, solo nel 2008 la Banca aveva avuto contezza della minor somma ricevuta, in ragione del medesimo credito, con l'assegnazione della spettanza costituente il ricavato della vendita dell'immobile pignorato con l'esecuzione successivamente oggetto di estinzione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione A L articolando due motivi;
resiste con controricorso il Banco di Sardegna, s.p.a., che ha depositato altresì memoria;
Rilevato che con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2948, n. 4, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dei due procedimenti esecutivi, quello immobiliare e quello, successivo, presso terzi, il primo si era concluso con RG n 1899 del 20 q8- Cons. rel. Paolo/Vorreca estinzione per caducazione del titolo, sicché l'intervento spiegato in quella sede dalla Banca nel 2001 aveva determinato un effetto interruttivo solo istantaneo e non permanente, con conseguente prescrizione periodica della ragione creditoria per interessi sino al 2009, anno di notifica dell'intimazione di pagamento seguita dal pignoramento di crediti del debitore;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 624, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la natura bifasica dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto indurre alla conclusione che l'eccezione di prescrizione, se ritenuta tardiva, non poteva valutarsi effettivamente tale perché idoneamente sollevata con l'atto d'introduzione del giudizio di pieno merito, essendo riservata, la fase sommaria, ai provvedimenti endoesecutivi;
Rilevato che 1. deve esaminarsi preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo motivo;
la censura è inammissibile;
infatti, la Corte
- ricorrente -
contro 2020 BANCO DI SARDEGNA SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
STOPPANI
34, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F T;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 759/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A A per delega;Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che A L si opponeva all'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti, quale esecutato, da parte del Banco di Sardegna, s.p.a., in forza di mutuo fondiario, deducendo, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria in particolare relativa a interessi, maturata tra il 2001, anno dell'intervento del creditore in una precedente esecuzione immobiliare infine estinta, e il 2009, anno di notifica del precetto cui era seguita l'esecuzione opposta con il giudizio in parola;
il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in specie, al di là dell'eccepita tardività della deduzione in scrutinio, formulata solo nell'atto di riassunzione del giudizio di pieno merito all'esito della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, la pretesa era infondata poiché dagli atti emergeva il susseguirsi di una serie di contenziosi, legati alla medesima azione esecutiva, che escludevano il maturare dell'effetto prescrizionale, e, inoltre, solo nel 2008 la Banca aveva avuto contezza della minor somma ricevuta, in ragione del medesimo credito, con l'assegnazione della spettanza costituente il ricavato della vendita dell'immobile pignorato con l'esecuzione successivamente oggetto di estinzione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione A L articolando due motivi;
resiste con controricorso il Banco di Sardegna, s.p.a., che ha depositato altresì memoria;
Rilevato che con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2948, n. 4, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dei due procedimenti esecutivi, quello immobiliare e quello, successivo, presso terzi, il primo si era concluso con RG n 1899 del 20 q8- Cons. rel. Paolo/Vorreca estinzione per caducazione del titolo, sicché l'intervento spiegato in quella sede dalla Banca nel 2001 aveva determinato un effetto interruttivo solo istantaneo e non permanente, con conseguente prescrizione periodica della ragione creditoria per interessi sino al 2009, anno di notifica dell'intimazione di pagamento seguita dal pignoramento di crediti del debitore;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 624, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la natura bifasica dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto indurre alla conclusione che l'eccezione di prescrizione, se ritenuta tardiva, non poteva valutarsi effettivamente tale perché idoneamente sollevata con l'atto d'introduzione del giudizio di pieno merito, essendo riservata, la fase sommaria, ai provvedimenti endoesecutivi;
Rilevato che 1. deve esaminarsi preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo motivo;
la censura è inammissibile;
infatti, la Corte
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