Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1977, n. 2968
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'aumento di capitale della societa per azioni, eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art 2442 cod civ, non costituisce nuovo apporto di danaro dai soci alla societa, dato che le riserve, sia pure facoltative, gia si trovano nel patrimonio di quest'ultima, ma, poiche la predetta imputazione importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, il quale puo essere monetizzato soltanto in ipotesi di scioglimento della societa o in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante, ex art 2445 cod civ, l'aumento di capitale, realizzato attraverso di essa, pur non importando trasmissione di proprieta, importa mutamento di uso e godimento di beni mobili, e va pertanto, a sensi dell'art 4 del RD 30 dicembre 1923, n 3269, assoggettato alla tassa proporzionale di registro di cui all'art 85 della tariffa a, allegata al citato decreto. ( V 42/71, mass n 349354; ( V 2358/72, mass n 359753).*