Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2012, n. 8407

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 4, comma primo, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 può essere integrato dal compimento di atti persecutori, anche in caso di reciprocità di comportamenti molesti, poiché la reciprocità non esclude la configurabilità del reato; inoltre, l'attitudine della vicenda a ledere l'immagine del magistrato può essere desunta da uno scritto anonimo, essendo questo utilizzato per provare non la sussistenza del fatto penalmente rilevante, in violazione dell'art. 240 cod. proc. pen., ma l'elemento, a questo esterno, della sua notorietà.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2012, n. 8407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8407
Data del deposito : 28 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di sez. -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M.G. , elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato ARIETA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato LIUZZI GIUSEPPE TRISORIO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 163/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Giuseppe TRISORIO LIUZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal Tribunale di RA a quello di TE, con le stesse funzioni di giudice, della dott.ssa M.G..C. , che era stata sottoposta a procedimento penate per i reati di atti persecutori, ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi in danno del collega M..N. , all'epoca dell'esaurimento di una loro travagliata relazione sentimentale.
Contro il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa M.G..C. , in base a sei motivi. Il Ministro
della giustizia non ha svolto attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra le censure rivolte alla sentenza impugnata deve essere esaminata prioritariamente, dato il suo carattere preliminare e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi