Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2021, n. 36895
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/03/1972 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 13.7.2018, aveva condannato M G alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato continuato in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto 59 mc di gas, di cui l'imputato si era impadronito, allacciandosi abusivamente a un contatore della società erogatrice del relativo servizio.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e mancata assunzione di un prova decisiva, in relazione agli artt. 54 e 55.( c.p., in quanto la corte di appello non ha considerato lo stato di necessità in cui si trovava la famiglia del Mosca, il quale ha agito per evitare il rischio di ipotermia cui erano sottoposti la figlia ed il figlio di quest'ultima, con lui conviventi, sicché la sua azione non è punibile avendo egli agito per eccesso colposo di legittima difesa, allo scopo di evitare un danno grave alle persone dei suoi familiari;
2) violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis e 464 bis in quanto la corte territoriale ha erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, di cui ricorrevano i presupposti, motivando erroneamente il rifiuto con la considerazione che il reato contestato al Mosca fosse pluriaggravato, senza tacere che elemento dirimente per rigettare la richiesta di messa alla prova non è, come ritenuto dalla corte territoriale, che l'imputato sia incensurato, ma che non sia mai stato dichiarato, come il Mosca, delinquente abituale, professionale o per tendenza.
2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 18.5.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'avv. Sonia Bova, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va accolto solo parzialmente.
4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in una riproposizione acritica delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), che lo rendono non specifico, e, anzi, meramente apparente, non assolvendo la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 13.7.2018, aveva condannato M G alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato continuato in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto 59 mc di gas, di cui l'imputato si era impadronito, allacciandosi abusivamente a un contatore della società erogatrice del relativo servizio.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e mancata assunzione di un prova decisiva, in relazione agli artt. 54 e 55.( c.p., in quanto la corte di appello non ha considerato lo stato di necessità in cui si trovava la famiglia del Mosca, il quale ha agito per evitare il rischio di ipotermia cui erano sottoposti la figlia ed il figlio di quest'ultima, con lui conviventi, sicché la sua azione non è punibile avendo egli agito per eccesso colposo di legittima difesa, allo scopo di evitare un danno grave alle persone dei suoi familiari;
2) violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis e 464 bis in quanto la corte territoriale ha erroneamente confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputato di ammissione al beneficio della messa alla prova, di cui ricorrevano i presupposti, motivando erroneamente il rifiuto con la considerazione che il reato contestato al Mosca fosse pluriaggravato, senza tacere che elemento dirimente per rigettare la richiesta di messa alla prova non è, come ritenuto dalla corte territoriale, che l'imputato sia incensurato, ma che non sia mai stato dichiarato, come il Mosca, delinquente abituale, professionale o per tendenza.
2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 18.5.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica, l'avv. Sonia Bova, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va accolto solo parzialmente.
4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., consistendo in una riproposizione acritica delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), che lo rendono non specifico, e, anzi, meramente apparente, non assolvendo la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
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