Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/04/2010, n. 8983

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È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda proposta da un appartenente al personale militare in regime di diritto pubblico al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 152 del 1975, il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, ricollegandosi, il diritto al rimborso, al pari dell'episodio che ne costituisce presupposto, al rapporto di pubblico impiego, senza che assuma valore ostativo la circostanza che l'obbligo di rimborso sia stato posto, "ex lege", a carico di un'Amministrazione statale diversa da quella presso la quale è incardinato il rapporto d'impiego.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/04/2010, n. 8983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8983
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. D L M - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M D (MGGDNC61B25C377Y), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato B S, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 407/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. S T;

udito l'Avvocato G P dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.A.). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta da Domenico Maggiore, appartenente all'Arma dei Carabinieri, contro il Ministero dell'interno (proponente opposizione contro il decreto ingiuntivo conseguito dal Maggiore), di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in un procedimento penale.
Il difetto di giurisdizione dipendeva, secondo la Corte d'appello, dal fatto che, riguardando il giudizio gli oneri di difesa in un procedimento penale per vicende maturate in stretta connessione con l'attività di servizio del Maggiore, assumeva rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i rapporti di lavoro

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