Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2018, n. 17122
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19020-2016 proposto da: C V A, C G B, C G R, C P, tutti in proprio e nella qualità di eredi e successori a titolo universale di C F S (deceduto), nonchè eredi di S C R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTAIONE 48, presso lo studio dell'avvocato F S C, rappresentati e difesi dall'avvocato E R S;- ricorrenti -contro G M, A MRINA, ANTONELLI MICHELANGELO, A MSSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 111, presso lo studio dell'avvocato F L B - S L R, rappresentati e difesi dagli avvocati G G N ed A G;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 601/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, emessa il 10/05/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del'8/05/2018 dal Presidente FELICE M. Ric. 2016 n. 19020 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con testamento olografo pubblicato nel 1956 P A lasciava alla moglie, E P, l'usufrutto e ai cugini A e P A fu A la nuda proprietà di tutti i suoi beni. Col medesimo testamento onerava l'una e gli altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario nel comune di Rutigliano. Realizzato il sepolcro e consolidatasi alla morte della Pellicciari, avvenuta nel 1991, la proprietà piena in favore di A A e di M A (figlia di P A fu A), sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e Rachele Spinelli Campanelli, dall'altro, alla quale la Pellicciari aveva a sua volta legato il sepolcro. Tale controversia sfociava nel 1995 in una causa che A e M A promuovevano innanzi al Tribunale di Bari affinché fosse accertata, in tesi, la falsità del testamento olografo di E P, e in subordine, l'Inefficacia del legato di sepolcro ivi disposto in favore della Spinelli Campanelli, perché la testatrice, in quanto soltanto usufruttuaria dei beni relitti da P A, non avrebbe potuto disporne mortis causa. Il tutto previa eventuale disapplicazione della delibera n. 561/93 della giunta municipale di Rutigliano che aveva intestato alla Spinelli Campanelli il lotto cimiteriale. Quest'ultima, dapprima, e gli eredi di lei, dopo, resistevano in giudizio e, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, eccepivano il difetto della giurisdizione ordinaria. Il Tribunale con sentenza n. 414/12 rigettava la domanda nel merito, senza pronunciarsi espressamente sulla giurisdizione. Gli attori, affermava, non avendo né ereditato il lotto né costruito il sepolcro a loro spese, non avevano titolo a contestare il testamento della Pellicciari e il diritto di lei di disporre del sepolcro stesso. Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d'appello di Bari, che in accoglimento del gravame dichiarava in favore degli eredi A il diritto di superficie sul lotto cimiteriale e quello di proprietà sul sepolcro ivi realizzato. A base della pronuncia, la circostanza che A A e P A fu A dovevano considerarsi eredi ex re certa del cugino P A, con la conseguenza che essi avevano ereditato ogni altro diritto di lui, inclusi quelli sul lotto cimiteriale in concessione e sul sepolcro ivi costruito. La cassazione di tale sentenza è chiesta da V A, G B, P e G R C, eredi di F S C e, con lui, di R S C, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso M C e M e M A, eredi di A A, nonché M A. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1- bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Col primo motivo si eccepisce la carenza della giurisdizione ordinaria sub specie di violazione degli artt. 3, 5 e 21 legge TAR, 7 e 133, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 104/10, in relazione agli artt. 37 e 360, n. 1 c.p.c.,
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