Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2018, n. 06126
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Cd. 05/12/2017 SENTENZA PU sul ricorso 24215-2015 proposto da: TAVERNITI ROMANA, TAVERNITI ANGELO, TAVERNITI MARIA GIROLAMA, TAVERNITI LEOLUCA, ORFANO' DOMENICA, TAVERNITI FRANCESCA, TAVERNITI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI, 23, presso lo studio dell'avvocato M A, 2017 rappresentati e difesi dall'avvocato G F S giusta procura in calce al ricorso;- ricorrenti -contro MARCIANO' MARIA;- intimata - Nonché da: MARCIANO' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dall'avvocato V P giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;- ricorrente incidentale - contro TAVERNITI ROMANA, TAVERNITI ANGELO, TAVERNITI MARIA GIROLAMA, TAVERNITI LEOLUCA, ORFANO' DOMENICA, TAVERNITI FRANCESCA, TAVERNITI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI, 23, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentati e difesi dall'avvocato G F S giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti all'incidentale - avverso la sentenza n. 633/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. R R;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l'Avvocato V P;FATTI DI CAUSA M M, locatrice di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione sito in Limbadi, propose nei confronti di F, G, L, M G, R e A T nonché D O, tutti quali eredi dell'originario conduttore Antonino Taverniti, giudizio di convalida di sfratto per finita locazione alla data del 4 maggio 2011. Per quanto ancora qui di interesse, nel resistere all'azione, gli intimati formularono domande riconvenzionali per il riconoscimento del diritto all'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile locato ed all'indennità di avviamento. L'adito Tribunale di Vibo Valentia dichiarò cessato il contratto di locazione, ordinò il rilascio del bene e rigettò le domande riconvenzionali, compensando le spese di lite. L'appello interposto dalla parte conduttrice è stato parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 633/2015 del 15 maggio 2015. In particolare, la Corte territoriale ha ribadito l'infondatezza (già affermata in primo grado) della domanda volta al conseguimento dell'indennità per miglioramenti al bene, in difetto del necessario presupposto del consenso del locatore alla realizzazione delle opere;accertata la destinazione dell'immobile locato ad attività commerciale esercitata a contatto con il pubblico e ritenuta la mancanza di prova della morosità dei conduttori, ha condannato la locatrice al pagamento della indennità di avviamento, quantificata in complessivi euro 13.944,24 (euro 774,68 per diciotto mensilità);considerata la prevalente soccombenza della parte appellante, l'ha condannata alla integrale refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorrono per cassazione F, G, L, M G, R e A T nonchè D O, R.G. 24215.2015 3 k Co Dott. nell'indicata qualità, affidandosi a due motivi;resiste, proponendo ricorso incidentale articolato su un motivo, M M. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia «illegittimità e nullità della sentenza impugnata per palese e/o falsa applicazione di norme di legge, per error in procedendo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente e/o assente e, comunque, non adeguata, sufficiente e corrispondente al tema di causa, oltre che contraddittoria, mancata ed adeguata valutazione delle prove con espresso riferimento agli articoli 112,115,116 e 345 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'articolo 360, n. 3, 4, 5 cod. proc. cív.». Con esposizione connotata da non agevole intelligibilità (per la commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto e la unitaria trattazione di asseriti vizi di legge ed anomalie motivazionali) l'unico motivo articola, in realtà, tre distinte censure, con cui si assume l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità per miglioramenti sotto plurimi aspetti: (a) per avere, malamente intendendo il contenuto degli atti di causa (in specie, della memoria integrativa depositata dai resistenti il 7 febbraio 2012), ritenuto formulata l'eccezione relativa al difetto di consenso del locatore all'esecuzione delle opere, eccezione mai sollevata né in primo né in secondo grado;(b) per non aver accertato che il predetto consenso era stato manifestato dal marito della locatrice, tale G B, e comunque, tacitamente o implicitamente, dalla stessa locatrice M M, circostanze evincibili dalle risultanze istruttorie acquisite;(c) per avere omesso di considerare che le opere realizzate da parte conduttrice configuravano riparazioni urgenti, necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, rimborsabili in virtù della previsione dell'art. 1577 cod. civ.. R.G. 24215.2015 4 Il C e Est. Dott. e e R Le doglianze, testè riassunte, sono in parte infondate ed in parte inammissibili. La prima attribuisce al consenso del locatore natura di fatto impeditivo-estintivo del diritto all'indennità per miglioramenti, oggetto di eccezione in senso stretto da proporre dalla parte interessata. Siffatta qualificazione non è giuridicamente corretta. Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia (peraltro puntualmente richiamato nella sentenza impugnata e cui si intende qui dare continuità), nel caso in cui il conduttore chieda in via autonoma o riconvenzionale l'indennità di cui all'art. 1592 cod. civ., il consenso del locatore ai miglioramenti costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere, quale conditio sine qua non per la proposizione e l'accoglimento della relativa domanda, per cui incombe al conduttore stesso l'onere di provare ex art. 2697 cod. civ. la sussistenza nella fattispecie del detto consenso (così, ex plurimis, Cass. 03/01/2017, n. 14;Cass. 22/08/2007, n. 17861). La contestazione - sopra riassunta sub (b) - circa l'esistenza nella concreta vicenda del consenso della parte locatrice è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei precedenti gradi di giudizio: concerne dunque tipiche valutazioni di merito (la individuazione delle fonti del convincimento, l'apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758;Cass.03/06/2014, n.12391;Cass. 14/05/2013, n. 11549;Cass.25/05/2010, n. 12690;Cass., 05/06/2007, n. 15434). R.G. 24215.2015 5 Il Con st. Dott. Rfffe R La censura illustrata sub (c), da ultimo, è inammissibile per novità, ineludibile corollario del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo il ricorrente omesso di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ed altresì di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di vagliarne la fondatezza nel merito (da ultimo, Cass.21/11/2017, n. 27568;Cass., 19/04/2012, n. 6118;Cass., 27/05/2010, n. 12992;Cass., 20/10/2006, n. 22540).
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