Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2012, n. 6327

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In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la previsione di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, secondo la quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione e sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, ed impone al giudice di procedere ad una valutazione di ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso; il giudizio negativo al riguardo, anche implicito, è soggetto al sindacato delle Sezioni Unite ed il vizio dedotto è riscontrabile allorchè gli elementi di fatto acquisiti siano giudicati potenzialmente idonei a condurre ad una soluzione di segno positivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che - in relazione all'addebito di grave scorrettezza per aver espresso critiche aspre e gratuite in ordine alla professionalità del collega precedente titolare del ruolo - la scarsa rilevanza del fatto poteva emergere dalla sostanziale unitarietà del comportamento e dal successivo e formale riconoscimento da parte dell'incolpato, magistrato alle prime funzioni, dell'inopportunità ed incongruità del proprio comportamento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2012, n. 6327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6327
Data del deposito : 23 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. DE LUCA Michele - Presidente di sez. -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.B.L. , elettivamente domiciliato in ROMA, Via CASSIODORO 1/a, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA BATTAGLIA ANTONIO per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 111/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

uditi gli Avvocati COSTANTINO GIORGIO e LA BATTAGLIA ANTONIO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 111 dell'8 luglio 2011, depositata il 21 luglio 2011, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto al Dott. L..L.B. , giudice presso il Tribunale di Rimini, la sanzione della censura, avendolo ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d).
Il Dott. L.B. era stato incolpato di tale illecito, come riportato nell'epigrafe della sentenza, "per avere, quale magistrato con funzioni di giudice nel Tribunale di Siracusa, violato i doveri generali di correttezza ed equilibrio e per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della Dott.ssa S..L.I. , giudice nel medesimo ufficio. In particolare, il Dott. L.B. , nell'auto-relazione indirizzata al Consiglio giudiziario di Catania nel corso del procedimento relativo alla sua prima valutazione di professionalità, in un provvedimento di riorganizzazione del suo ruolo civile del 12 novembre 2008 (atti per loro natura destinati alla conoscenza di terzi) e in una missiva indirizzata in data 20 gennaio 2009 al presidente della sezione civile del Tribunale di Siracusa, svolgeva ripetutamente aspre ed ingiustificate critiche in ordine alla professionalità della Dott.ssa L.I. , precedente titolare dei medesimi ruoli di cognizione e di esecuzione, addebitandole una mala gestio degli stessi;
l'incapacità di organizzarli;
una sorta di stagnazione del ruolo;
la concessione di rinvii immotivati;
l'adozione di prassi istruttorie lacunose ed altri simili inconferenti giudizi. In tal modo il Dott. L.B. travalicava le proprie esigenze di organizzazione, mettendo ripetutamente in cattiva luce la collega di fronte ai capi degli uffici, al Foro ed al personale di cancelleria". La Sezione disciplinare ha osservato che, nella prospettiva dell'incolpato e segnatamente nel provvedimento di riorganizzazione del ruolo, assumeva certamente rilevanza, e sarebbe stata quindi sufficiente, una descrizione della situazione del ruolo, per giustificare qualche anticipazione e numerosi differimenti (fino a due anni) di udienze già fissate, non solo dalla Dott.ssa L.I. ma anche dallo stesso Dott. L.B. e in relazione a
procedimenti anche sopravvenuti alla successione tra i due magistrati. L'incolpato si impegnò invece anche ad individuare le

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