Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23398

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23398
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 59 (') SENTENZA sul ricorso proposto da: N S, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 109, presso lo studio dell'avvocato Luciano D'Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato A M giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L A, elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio degli avvocati T P e A M P, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce del controricorso, con indicazione delle pec;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.803/2017 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 19/7/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/3/2022 dal Consigliere dr. P P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie depositate da entrambe le parti. lette le memorie depositate da entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso dell'8 marzo 2005 N S, premesso che in forza della transazione stipulata in data 22/10/98 il suo ex marito, R S si era obbligato a pagarle, con decorrenza dal 1/7/98, a saldo e stralcio del debito per assegni di mantenimento non corrispostile, la somma di £.

1.500.000 mensili per la durata di 12 anni, che alla morte dell'obbligato, avvenuta in data 23/10/02, i loro figli e la seconda moglie, L A, avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario nella cui redazione era stato inserito, tra le passività, pure il suo credito per complessivi E.69.721,65, che L A aveva negato il suo credito, che dal gennaio 2003 non era più stato effettuato il versamento della rata mensile e che in conseguenza si era verificata la decadenza dal beneficio del termine, chiese decreto ingiuntivo in danno della sola L A, quale erede beneficiata, per il pagamento di 1/3 delle somme spettanti a titolo di rate scadute e a scadere, pari ad E.23.240,55, oltre interessi sulle rate scadute. In parziale accoglimento del ricorso, a L A fu ingiunto il pagamento di E. 7.268,82 per l'importo delle sole rate scadute. In accoglimento dell'opposizione di L A che eccepì il suo difetto di legittimazione passiva per avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e per essere l'amministratore della eredità già nominato l'unico legittimato nei cui confronti pretendere il pagamento, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta e per avere la creditrice Nuccio il diritto di aggredire unicamente la massa ereditaria. La Corte d'appello di Messina confermò la decisione, impugnata da Nuccio e ribadì che, come già affermato dal primo giudice, non risultava che la creditrice avesse chiesto "a chi rappresenta(va) la comunione in virtù del decreto del Tribunale del 10/6/2004 di essere pagata ex art. 495 cod. civ. ovvero ex art. 503 cod. civ.";
rilevò quindi che l'appellata Lando non era tenuta a pagare in proprio i debiti ereditari per avere accettato con beneficio di inventario e che, seppure gli eredi beneficiati non perdono la capacità di stare in giudizio, il creditore ereditario non può aggredirne il patrimonio personale.
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