Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2020, n. 03561

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2020, n. 03561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03561
Data del deposito : 13 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31426-2018 proposto da: DE F ANIO, MACEDO BISPO JOVELINE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SALARIA

400, presso lo studio dell'avvocato M D L, rappresentati e difesi dall'avvocato V D F;

- ricorrenti -

Contro

RYANAIR DAC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

CUBONI

12, presso lo STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI, rappresentata e difesa dagli avvocati GBERTO MAZZEI e M C;
- controrkorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 38/2018 del GIUDICE DI PACE di BELLA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice Irlandese in relazione alle domande proposte dinanzi al Giudice di Pace di Biella, con ogni conseguenza di legge. I

FATTI DI CAUSA

1. - A D F e J M B, entrambi residenti e domiciliati in Italia, a B (PZ), propongono ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria nei confronti di Ryanair DAC (Designated Activity Company), già Ryanair LTD, per la statuizione sulla giurisdizione relativa al giudizio pendente avanti al Giudice di Pace di B, iscritto al n. r.g. 38 del 2018. 2. - Espongono di aver citato in giudizio la Ryanair DAC dinanzi al giudice di pace di B chiedendo la corresponsione della compensazione pecuniaria di euro 250,00 per ciascuno, dovuta sulla base del regolamento CE 261/04 in conseguenza della cancellazione del volo Ryanair con partenza da Barcellona 1'8.5.2015 alle 10,10 e con arrivo previsto a Napoli lo stesso giorno alle ore 12,10, nonché la condanna della compagnia aerea al risarcimento del danno patrimoniale (pari alle spese sostenute per l'acquisto di altri due biglietti aerei per il giorno dopo, di un pernottamento in albergo e del vitto) e non patrimoniale subito, o in subordine che la compagnia aerea Ric. 2018 n. 31426 sez. SU - ud. 24-09-2019 -2- fosse condannata quanto meno al rimborso del costo dei biglietti, incassato per un servizio non reso. 3. - All'udienza del 19.7.2018 la compagnia aerea, costituitasi in udienza, eccepiva in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, sulla base della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'art.

2.4. delle Condizioni generali di trasporto accettate dagli attori al momento dell'acquisto on line dei biglietti, in favore della competenza della Swords and Balbriggan District Court Office irlandese. 4. - Il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di giurisdizione all'udienza del 15.11.2018. 5. - In data 23.10.2018 i ricorrenti notificavano il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alla controparte ed il giudizio veniva sospeso. 6. - Resiste Ryanair DAC con controricorso. 7. - Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte, in cui chiede affermarsi la giurisdizione del giudice irlandese. LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso. 1.1. - I ricorrenti sottolineano che l'eccezione di giurisdizione esclusiva del giudice irlandese, sollevata dalla società di trasporto aereo irlandese si fonda sulla clausola di proroga della giurisdizione al punto 2.4. delle condizioni generali di trasporto, effettivamente selezionata mediante segno di spunta dagli acquirenti on line per poter acquistare il titolo di viaggio e destinata ad operare in Ric. 2018 n. 31426 sez. SU - ud. 24-09-2019 -3- riferimento ai contratti di mero trasporto (quindi non per i contratti con i quali il consumatore acquista insieme volo e soggiorno). 1. 2. - I ricorrenti premettono che per acquistare un biglietto on line è necessario accettare la clausola, che sul punto della validità della clausola si è formato un contrasto tra i giudici di merito, e che l'eventuale affermazione di una giurisdizione esclusiva del giudice del luogo ove ha sede la compagnia aerea (nel caso di specie, Irlanda) in relazione alle controversie aventi ad oggetto il trasporto aereo di passeggeri di una primaria compagnia aerea in linea generale introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra quanti acquistano solo il titolo di viaggio e quanti acquistano il pacchetto comprensivo di volo più albergo (per i quali soltanto varrebbe il più favorevole foro del consumatore previsto dal Reg. UE n. 1215/2012) e, di fatto, scoraggerebbe massicciamente i consumatori dall'agire a tutela dei loro diritti. 1.3 . - Ricostruiscono il quadro normativo affermando che ai fini della individuazione della giurisdizione, alla controversia in esame non si applica, come sostiene la compagnia aerea, il Reg. UE n. 1215\2012, in particolare gli artt. 25 e 17, comma 3 di esso, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 71 dello stesso regolamento, che prevede che rimangano impregiudicate, se esistenti, le convenzioni tra gli Stati "che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari". 1.4 . - In virtù di questa disposizione, tra Italia e Irlanda, in materia di trasporto aereo, si continua ad applicare -nella ricostruzione dei ricorrenti- la convenzione di Montreal 28 maggio 1999 "per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale". 1.5 . - Aggiungono che lo stesso articolo 2.4. delle condizioni generali di trasporto Ryanair, richiamato dalla compagnia aerea, nel fissare la giurisdizione del giudice irlandese fa salvo quanto comunque previsto Ric. 2018 n. 31426 sez. SU - ud. 24-09-2019 -4- dalla "Convenzione", per essa intendendosi pacificamente la Convenzione di Montreal. 1.6 . - La Convenzione di Montreal ha il primato sulle disposizioni contrattuali, fissa all'art. 33 una serie di criteri alternativi per individuare il giudice competente, a scelta dell'attore, e all'art. 49 fissa la regola della propria imperatività e della nullità di tutte le clausole ad essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto. 1.7 . - Quindi, nella ricostruzione dei ricorrenti, la stessa clausola delle condizioni generali sulla quale la compagnia aerea fonda l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano rinvierebbe direttamente alla convenzione di Montreal e ai criteri di determinazione della giurisdizione da essa indicati (tra i quali vi è quanto meno il criterio del paese di destinazione del volo che consente di radicare in Italia la giurisdizione);
diversamente opinando, la clausola dovrebbe ritenersi nulla, perché contrastante con la convenzione di Montreal che è norma imperativa pattizia. 1.8 . - Aggiungono i ricorrenti che, individuata correttamente da parte
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