Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2018, n. 00263
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA NL, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza in data 30.3.2017 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30.3.2017 il Tribunale di Sassari, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro probatorio di vari medicinali, tra cui 2940 compresse e 6 confezioni liquide, etichettati in lingua cinese e privi di certificazione sanitaria, disposto nei confronti di LA HA cui era stata contestata la contravvenzione di cui all'art.147 d. Igs. 219/2006. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi afferenti al vizio di motivazione omessa o comunque apparente. Con il primo motivo contesta la motivazione resa in relazione al fumus venendo impiegato un modello argomentativo proprio del sequestro preventivo stante il riferimento al pericolo per la salute pubblica, laddove il sequestro probatorio non assolve a finalità preventive né può essere sotteso a tutela della salute pubblica.
2. Con il secondo motivo deduce la mancata distinzione tra il corpo del reato, che non implica necessariamente un'efficacia probatoria in relazione all'avvenuta commissione del reato ed alla sua ascrivibilità, e cosa pertinente al reato, la quale è invece funzionale all'accertamento del reato e censura in ogni caso la contraddittorietà della motivazione che, ritenendo necessario un accertamento che avrebbe dovuto essere stato già