Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2023, n. 08946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2023, n. 08946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08946
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20607-2022 proposto da: D'A R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI

10/E, presso lo studio dell'avvocato Ric. 2022 n. 20607 sez. SU -ud. 21-02-2023 -2- M R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ACATI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA

6, presso lo studio dell'avvocato M G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T B, giusta procura in calce alle deduzionidifensive;
-resistente - nonché PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE ROMA;
-intimato - avverso la sentenza n. 104/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 25/06/2022;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa M D M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2023 dal Consigliere Dott. M C;

FATTI DI CAUSA

1.Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 104 del 25 giugno 2022, in accoglimento del ricorso del Consiglio Ric. 2022 n. 20607 sez. SU -ud. 21-02-2023 -3- dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Venezia, annullò la decisione del Consiglio Distrettale di Disciplina del Veneto ed applicò all’avv. Riccardo D’A la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi sei in quanto ritenuto responsabile della violazione degli articoli 9 (ex 5,6,10), 30 (ex 41.1), 31.1 (ex 44) del CDF (Codice disciplinare forense) per non aver provveduto alla restituzione della somma di € 250.000,00, ricevuta in varie occasioni dalla cliente Med Trading S.p.A., con la causale di deposito cauzionale a titolo fiduciario, all’amministratore nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 16/5/2009, pur essendone stato richiesto in data 21/07/2009. Il procedimento disciplinare, che traeva origine dall’esposto presentato in data 1 dicembre 2009 da alcune società che lamentavano di aver versato al professionista le somme indicate e la cui restituzione era stata negata, aveva visto l’avv. D’A sostenere che il diritto a trattenere le somme scaturiva dalla compensazione con propri controcrediti di natura professionale maturati nei confronti delle stesse società. Il procedimento però perveniva dinanzi alla CDD del Veneto solo nel dicembre del 2019, in quanto il procedimento era stato instaurato dapprima dinanzi al COA ed al CDD di Trieste. Nel corso del procedimento, l’avv. D’A produceva altresì una copia dell’accordo transattivo intervenuto nel giugno del 2016, e debitamente autorizzato dal GIP, con il quale la Ric. 2022 n. 20607 sez. SU -ud. 21-02-2023 -4- somma trattenuta era posta in compensazione con i crediti del professionista scaturenti da un provvedimento del Tribunale di Lucca. All’esito del dibattimento, il CDD del Veneto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare, in mancanza di atti interruttivi intervenuti successivamente alla data dell’8 settembre 2009, allorché il professionista aveva rifiutato la restituzione della somma adducendo la compensazione, data che si riteneva coincidesse con la cessazione della permanenza della condotta illecita. Il CNF riteneva che effettivamente ricorressero gli elementi per individuare la responsabilità del professionista per l’illecito contestato, atteso che in base alle norme deontologiche lo stesso era tenuto alla restituzione dele somme ricevute a titolo di deposito fiduciario dalla cliente, non potendo addurre quale causa impeditiva la pretesa di compensare la somma ricevuta con propri crediti professionali, tuttavia dissentiva quanto alla sussistenza della prescrizione dell’illecito contestato. Ribadita la natura di illecito permanente per la condotta del professionista che trattenga indebitamente somme messegli a disposizione in via fiduciaria dal cliente, il CNF ricordava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si è al cospetto di un illecito permanente, che non si esaurisce nella semplice percezione della somma, ma che si protrae nel tempo, in relazione al periodo in cui l’avvocato continui a trattenere la somma. Ric. 2022 n. 20607 sez. SU -ud. 21-02-2023 -5- Il termine di prescrizione, con la conseguente cessazione della permanenza, però iniziava a decorrere solo a far data dal giugno del 2016, allorché a seguito di transazione, l’avv. D’A aveva potuto lecitamente vantare un titolo per trattenere le somme, essendo in precedenza illecito il suo rifiuto di restituzione. Ne derivava altresì che trovava applicazione l’art. 56 della legge n. 247/2012, avuto riguardo alla data di cessazione della permanenza. Inoltre, dal giugno del 2016 erano intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione, fra cui la notificazione della decisione impugnata, che avevano elevato il termine di prescrizione sino a quello
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