Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2022, n. 06553
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di D P A, nato a Cascina il 20/1/1947, A R, nato a Portoferraio il 5/5/1963, avverso la sentenza del 27/2/2020 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere M P;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G R, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv. M T per A, presente per delega orale del codifensore, avv. S D C, anche per il ricorrente D P, che ha ripercorso i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento ed insistendo per la prescrizione del reato di usura intervenuta dopo la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/2/2020, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado resa dal tribunale di Livorno in data 24/2/2011, con la quale gli imputati oggi ricorrenti erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ed euro cinquemila di multa ciascuno (pena detentiva sospesa per il solo A), perché riconosciuti responsabili in concorso del reato di usura in relazione alla simulata promessa di vendita un immobile oggetto di incanto, il cui prezzo -versato interamente in anticipo- coprirebbe la sorta capitale oggetto di illecito finanziamento, mentre gli interessi pattuiti in misura usuraria avrebbero vestito i panni della caparra penitenziale prevista in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre assunto con il preliminare di vendita sottoscritto dalle persone offese. 1.1. Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, che deducono i seguenti motivi di ricorso. 2. Andrea D P lamenta: 2.1. mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla attendibilità del narrato della persona offesa (Anna Maria Cignoni), atteso che solo sulla descrizione della natura simulata della promessa di vendita dell'immobile al cui acquisto era interessata la stessa si fonda la riconosciuta tipicità del delitto di usura, mentre in relazione ai paventati dubbi di attendibilità del narrato, legati all'interesse patrimoniale concreto portato dalla persona offesa, nulla la Corte di merito ha argomentato;2.2. inosservanza ed erronea interpretazione della legge extrapenale della quale si deve tener conto ai fini della applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen.), in quanto dalla lettura del contratto preliminare di compravendita oggetto di sequestro non si evince affatto la natura simulata dello stesso, che invece avrebbe vincolato le parti al rogito definitivo, così confermando la causa lecita che lo sosteneva, cioè l'obbligo a contrarre la compravendita scambiando cosa contro prezzo;3. Rossano A deduce: 3.1. inosservanza ed erronea interpretazione della legge extrapenale della quale si deve tener conto ai fini della applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1362, 1363 cod. civ.), motivo comune al secondo motivo speso nell'interesse di Andrea D P;3.2. manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) con la quale i giudici del merito hanno inteso coprire di penale illiceità la clausola che confeziona solo un diritto potestativo per il promittente alienante (rifiutare la stipula previo versamento di una caparra penitenziale il cui ammontare è predeterminato);3.3. ancora, erronea applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in quanto nessuna coazione all'adempimento di prestazioni usurarie era prevista nel preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, potendo liberamente la promittente alienante addivenire alla stipula senza così pagare le somme ritenute concretizzazione ex ante degli interessi usurari pattuiti quale accessorio del finanziamento (sorta capitale) offerto alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono inammissibili.
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